CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 novembre 2007 – H. C. Superba contro Federazione Italiana Hockey – H. C. Suelli Sapori di Sardegna – S.G. Amsicora
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 20 novembre 2007 – H. C. Superba contro Federazione Italiana Hockey - H. C. Suelli Sapori di Sardegna - S.G. Amsicora
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Ciro Pellegrino Presidente
Cons. Silvestro Maria Russo Arbitro
Cons. Gaetano Caputi Arbitro
nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
(“Regolamento”), riunito in conferenza personale in data 20 novembre 2007 presso la sede
dell’Arbitrato in Roma,
ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0570 del 26.03.2007) promosso dalla
H. C. Superba, con sede in Genova, Sal. Poggio di Apparizione n. 44, in persona del legale
rappresentante Dott. Maurizio Puggioni, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Dedoni presso
il cui studio è elettivamente domiciliata in Cagliari, Piazza della Repubblica n. 19 (tel. 070307203,
fax 070345285),
attrice
contro
Federazione Italiana Hockey, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, in persona del legale
rappresentane pro tempore, il Presidente Federale Prof. Luca Di Mauro, rappresentata e difesa dal
Prof. Avv. Guido Valori, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle
Milizie 106 (tel. 0637513621/3, fax 063721869, e-mail g.valori@studiovalori.com),
convenuta
contro
H. C. Suelli Sapori di Sardegna
altra convenuta, non costituita
nonchè nei confronti di
S.G. Amsicora, con sede in Cagliari, Via dei Salinieri n. 1, in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore, Sig. Ruggero Ruggieri, rappresentata e difesa dall’Avv.
Alessandro Dedoni presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cagliari, Piazza della
Repubblica n. 19 (tel. 070307203, fax 070345285)
terza intervenuta
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
Con ricorso presentato in data 10.11.2006 innanzi alla Commissione Unica di Appello della
FIH, la ricorrente lamentava la posizione irregolare del giocatore, Javier Gustavo D’Adamo, della
H.C. Suelli nella gara di Campionato Italiano Divisione Nazionale - Serie A1 Maschile, disputatasi
a Genova il 4.11.2006, tra la Società ricorrente e la predetta H.C. Suelli, in quanto l’atleta, di
nazionalità argentina, risultava colpito nel proprio paese da sanzione inibitiva.
La H.C. Superba impugnava, pertanto, il risultato della gara e il relativo provvedimento di
omologa, di cui al C.U. n. 55 del 9.11.2006, chiedendo:
− la revoca dell’omologa;
− l’applicazione alla Soc. H.C. Suelli Sapori di Sardegna delle sanzioni previste per la
presenza di giocatori in posizione irregolare (perdita della gara);
− la modifica e l’aggiornamento della classifica generale;
− la revoca della sanzione comminata alla nostra Società derivando la stessa da gara
non regolare.
Con ordinanza del 7.12.2006 (C.U. n. 82 del 11.12.2006), la Commissione Unica di Appello
dichiarava improcedibile il predetto ricorso, in quanto proposto avverso la omologazione senza
«essere preceduto ai sensi dell’art. 134 n. 2 R.d.G. da un preannuncio di reclamo da inviarsi a
mezzo telegramma entro il primo giorno successivo utile alla gara e da confermarsi a mezzo
raccomandata da inviare entro il quinto giorno successivo alla gara».
Con istanza prot. n. 0070 del 11.01.2007, la ricorrente esperiva il tentativo di conciliazione
che, all’udienza del 07.03.2007, innanzi al Conciliatore Prof. Bartolomeo Manna, si risolveva con il
mancato accordo tra le parti.
Successivamente, con atto depositato in data 26.03.2007 (prot. n. 0570), la Società H.C.
Superba proponeva, ai sensi degli artt. 8 e ss. del Regolamento, domanda di Arbitrato nei confronti
della FIH e della H.C. Suelli, nominando proprio Arbitro il Prof. Fulco Lanchester.
Al Collegio adito presentava le seguenti conclusioni:
«A) annullarsi o dichiararsi nulla o revocarsi la decisione impugnata adottata dalla
Commissione Unica di Appello della FIH, con le conseguenti determinazioni ex art.
77 del Regolamento di disciplina (con vittoria in favore della ricorrente,
penalizzazione di punti ed ammenda a carico della H.C. Suelli) in ordine alla
posizione irregolare dell’atleta D’Adamo (H.C. Suelli) per effetto del suo illegittimo
tesseramento ad impiego nel campionato italiano di serie A1 maschile dell’anno
sportivo 2006-2007.
B) Con le conseguenti determinazioni in ordine alla condanna delle controparti al
risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese sostenute per l’appello federale,
per la fase conciliativa e di arbitrato davanti alla Camera CONI, comprese quelle di
funzionamento del Collegio arbitrale nominando, con la rifusione di spese e
competenze di difesa».
La Federazione Italiana Pallacanestro si costituiva nel procedimento arbitrale con memoria
ex art. 10 del Regolamento Camera, presentata in data 10.04.2007 (prot. n. 0693), nominando
Arbitro di parte l’Avv. Massimo Ciardullo.
La Federazione convenuta chiedeva al Collegio «contrariis rejectis rigettare l’istanza
perché infondata in fatto e in diritto. In ogni caso rigettare la richiesta risarcitoria in quanto
inammissibile, pretestuosa e infondata. Con ogni più ampia salvezza e riserva di eccepire,
modificare, integrare, dedurre, produrre e articolare mezzi istruttori».
In data 17.04.2007 (prot. n. 0755) il Presidente della Camera, visti gli artt. 12 dello Statuto
del CONI, 11 comma 2 e 23 comma 1 del Regolamento, nominava il seguente Collegio arbitrale:
Avv. Ciro Pellegrino (Presidente del Collegio), Cons. Silvestro Maria Russo (Arbitro), Cons.
Gaetano Caputi (Arbitro).
Gli Arbitri così nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 14 del Regolamento.
La prima udienza, fissata per il 2.07.2007 presso la sede della Camera Arbitrale in Roma,
veniva successivamente rinviata su richiesta (prot. n. 1202 del 2.07.2007) dell’Avv. Alessandro
Dedoni, difensore della H.C. Superba, impossibilitato a raggiungere la sede arbitrale per le proprie
non buone condizioni di salute, mentre l’altro Avvocato difensore, Avv. Monica Dedoni,
comunicava (prot. 1203 del 2.07.2007) la propria rinuncia al mandato defensionale della ricorrente,
in considerazione dell’impossibilità personale di seguire gli esiti della causa per gravosi impegni
professionali e familiari.
L’Avv. Alessandro Dedoni, inoltre, assunta anche la difesa della S.G. Amsicora, anticipava
via fax, unitamente alla copia della ricevuta del bonifico, l’istanza di intervento per la predetta
Società (prot. 1204 del 2.07.2007). Con essa, la S.G. Amsicora chiedeva, dunque, che fosse
«autorizzato ex art. 10, comma 7 del Regolamento della Camera Arbitrale l’intervento autonomo
della ricorrente nel procedimento sopra indicato, al fine di consentirle lo svolgimento delle proprie
ragioni sulle seguenti conclusioni “Voglia il Collegio arbitrale adito così giudicare:
a) accertando e dichiarando la posizione irregolare dell’atleta D’Adamo Gustavo
Javier a norma dell’art. 21 del R.O. nella gara di campionato maschile di serie A1 disputatasi a
Genova il 4.11.06 tra la H.C. Superba e la H.C. Suelli;
b) in ogni caso applicando al sodalizio H.C. Suelli la sanzione sportiva della perdita
della gara col risultato di 0-2 e la penalizzazione di n. 2 punti di classifica generale;
c) per l’effetto, sottraendo 5 punti in classifica alla H.C. Suelli ovvero condannando ed
ordinando alla Fih di sottrarre detti cinque punti dalla classifica del Suelli ai fini della classifica
generale di fase, tenendo conto della posizione irregolare dell’atleta D’Adamo;
d) condannando la Fih, che ha resistito in giudizio, ad ogni conseguenza ed alla
refusione di spese, diritti ed onorari di difesa, compresi quelli di funzionamento del Collegio
Arbitrale, condannandola altresì al rimborso dei diritti di segreteria per la fase arbitrale”.».
All’udienza, fissata per il giorno 22.10.2007, il Collegio ammetteva l’intervento della S.G.
Amsicora, la quale dichiarava di rinunciare sia alla trasmissione degli atti del procedimento, sia al
termine per produrre memoria di comparsa ai sensi dell’art. 10, comma 7, del Regolamento.
Le parti, poi, dichiaravano di accettare, per quanto occorrer possa, la designazione dei
componenti del Collegio Arbitrale. Il Presidente del Collegio procedeva, pertanto, a rinnovare il
tentativo di conciliazione, rimasto tuttavia infruttuoso.
Il Collegio, sentite le parti, si riservava.
In relazione alla richiesta comunicata, in data 16.07.2007, dalla Segreteria della Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, le parti convenute dichiaravano di acconsentire alla proroga
di novanta giorni del termine per la pronuncia del lodo (prot. nn. 1286 e 1288 del 18.07.2007).
Il Collegio Arbitrale, riunito in conferenza personale, emetteva all’unanimità la decisione
per i seguenti
MOTIVI
1. Il Collegio è chiamato, anzitutto, a pronunciarsi sulle eccezioni di rito sollevate dalla
parte ricorrente.
In particolare, la H.C. Superba contesta la legittimità della decisione adottata dalla Corte
Unica di Appello della FIH per violazione dell’art. 167 R.G. FIH siccome assunta con ordinanza e
non con sentenza, e del disposto di cui all’art. 142 R.G., come richiamato dall’art. 162 R.G., per
mancanza della previa convocazione della ricorrente medesima, non avvertita dell’udienza di
discussione. L’istante, pertanto, chiede la dichiarazione di nullità dell’intero procedimento per
violazione del diritto di difesa e di partecipazione della parte allo stesso.
Sempre in via preliminare, la Società ricorrente lamenta che «la decisione di appello, senza
alcun esame del merito, [abbia] dichiarato “improcedibile” il ricorso della ricorrente sull’assunto
per il quale la stessa non aveva proposto (preannuncio) di reclamo di cui all’art. 134 R.G., con la
conseguenza che, non potendosi sospendere l’omologa (fatto mai richiesto), del tutto legittimo
appariva il provvedimento impugnato». Il citato articolo, prosegue la ricorrente, non prevede
l’obbligo bensì la facoltà, per i tesserati e le Società, di presentare reclamo in caso di notizia o prova
di infrazione o di fatti specifici che, se conclusi, integrino infrazioni. Sul punto, la Società istante
precisa, inoltre, che all’autonomia e alla specialità del procedimento di omologa, espressamente
previste nel R.G. della FIH, corrisponde il dovere per il Giudice dell’omologazione di rilevare
d’ufficio situazioni impeditive dell’omologa stessa, il cui mancato adempimento legittimerebbe, per
ciò solo, la parte che ne ha interesse a proporre appello, dichiarato invece inammissibile.
2. La Federazione Italiana Hockey ritiene, di contro, l’infondatezza delle retroestese
doglianze sul rilievo secondo cui l’art. 134 R.G. «impone un onere in termini di perentorietà dei
termini entro i quali deve essere proposto il reclamo, e ciò avviene per ovvie ragioni di celerità
della giustizia sportiva».
Non a caso, continua la Federazione convenuta, il Regolamento di Giustizia FIH impone la
sospensione del procedimento speciale di omologa in caso di denuncie e ricorsi influenti sull’esito
della gara; procedimento che, invero, viene sostituito da un procedimento ordinario di primo grado
al termine del quale il Giudice competente pronuncia se del caso l’omologazione medesima.
D’altronde, la resistente sostiene che sia «inconfutabile che la proposizione di reclami e/o
denuncie costituisc[a] il presupposto per argomentare e motivare su una doglianza rappresentata da
un soggetto tesserato o affiliato interessato alla gara da omologare (art. 153 R.G. e art. 58 R.G.C.),
che apre la strada ad un giudizio in contraddittorio tra le parti». Pertanto, «i motivi che hanno
impedito alla società istante di proporre il reclamo nei termini non mutano la natura perentoria degli
stessi ex art. 134.2 R.G., atteso che il rispetto di tali termini è finalizzato a tutelare una esigenza
primaria dell’ordinamento sportivo, ovvero quello della definitività e certezza dei risultati e quindi
del regolare svolgimento dei campionati».
Ne segue, secondo la Federazione resistente, che l’omessa presentazione del reclamo rende
definitiva l’omologazione della gara, sì da dover dichiarare improcedibile e/o improponibile
l’impugnazione del provvedimento medesimo in secondo grado.
3. Orbene, il Collegio adito ritiene non fondate le questioni preliminari sollevate dalla
Società H.C. Superba e di confermare la decisione della Corte Unica d’Appello FIH del 7.12.2006,
per le seguenti motivazioni.
Secondo l’art. 151 R.G. della FIH, «il procedimento di omologazione ha luogo per tutte le
gare ufficiali, dei campionati e delle manifestazioni organizzate dalla Federazione. Con
l’omologazione viene reso ufficiale il risultato di una gara; lo stesso non può essere modificato più,
salvo quanto previsto dagli artt. 13 e 75», relativamente alle ipotesi di esclusione da campionato,
torneo o attività internazionale, e di inosservanza dei doveri della società ospitante in caso di
disputa di gara ufficiale.
In pendenza di denuncie o ricorsi determinanti per l’esito della gara, nonché d’ufficio in
caso di esame di documenti ufficiali, il procedimento di omologa deve essere sospeso ai sensi
dell’art. 153, co. 2, R.G., così come prevede anche il Regolamento Gare e Campionati FIH all’art.
58, comma 3: «Non può procedersi a omologazione in pendenza di rituali impugnazioni influenti
sull’esito della gara quali consentite dalle norme del Regolamento di Giustizia».
Tra i mezzi di impugnazione previsti dal sistema di giustizia sportiva della FIH si annovera
indubbaimente il reclamo previsto e disciplinato dagli artt. 134ss. R.G. In particolare, trattasi di
strumento, riconosciuto ai Rappresentanti delle Società che abbiano sostenuto una gara, volto ad
attivare un eventuale procedimento disciplinare nel caso in cui si abbia avuto notizia o prova di
irregolarità o infrazioni, tentate o consumate, commesse da singoli affiliati o dai Sodalizi.
Siffatta denuncia, siccome integrante una situazione impeditiva della definizione del
procedimento di omologa e, quindi, del consolidamento del risultato di una gara, si prevede che
debba essere presentata in un arco temporale molto ristretto e, più esattamente, inviata entro cinque
giorni dalla competizione, e preannunciata entro il primo giorno successivo utile (cfr. art. 134,
comma 2, R.G.).
Orbene, la proposizione di detto reclamo, convenendosi in parte con quanto affermato dalla
ricorrente, non può intendersi di certo come doverosa, ossia oggetto di un obbligo.
Tuttavia, la lettera della norma di cui al cit. art. 134, comma 1 («possono proporre
reclamo»), non deve indurre all’erronea convinzione, in cui sembra essere incappata la ricorrente,
secondo cui trattasi di mera facoltà, il cui mancato esercizio non importa alcuna preclusione o
decadenza. Qualora, infatti, si decida di proporre reclamo, la norma impone, come accennato,
termini assai brevi e di carattere perentorio cui soggiace l’azione medesima; così, invero, recita il
secondo comma dell’art. 134 R.G.: «il reclamo deve essere preannunciato entro il primo giorno
successivo utile a mezzo di telegramma ed inviato entro cinque giorni dalla gara a mezzo
raccomandata a/r».
La perentorietà del suddetto termine è facilmente desumibile dalla ratio della norma nonché
dalla lettera del successivo art. 135, comma 3, R.G. .
Al riguardo è d’uopo premettere che «un termine può essere qualificato perentorio in
quanto sia espressamente previsto da una norma ovvero sia semplicemente desumibile dalle
conseguenze che la legge stabilisce per il suo superamento. La decadenza, come effetto
sanzionatorio del mancato rispetto del termine, può infatti desumersi dal contesto normativo
indipendentemente da una specifica qualificazione. È pur sempre necessario, in ogni caso, un
raccordo tra potestà normativa e previsione di perentorietà, posto che l’effetto ordinario di
preclusione, derivante dal superamento del termine, determina la perdita del diritto o la non
azionabilità di altra situazione soggettiva correlata a quest’ultimo» (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V,
7 ottobre 2002, n. 5275).
Nella vicenda che qui interessa, il più volte citato art. 134 non sanziona expressis verbis il
mancato proponimento del reclamo nei termini stabiliti con la decadenza dal diritto a impugnare
ovvero con l’improcedibilità del ricorso in appello in caso di denuncia tardiva.
Tuttavia, la natura perentoria del termine ivi previsto è la diretta conseguenza delle finalità
che la Giustizia sportiva intende evidentemente perseguire. Sì che, da un lato, giustamente si
riconosce, a ogni tesserato o affiliato interessato alla gara omologanda, il diritto di segnalare
infrazioni o presunte infrazioni agli Organi disciplinari competenti, dall’altro, tuttavia, ci si
preoccupa di determinare tempi e modalità a tutela di interessi di carattere generale imprescindibili.
Tra i principi informatori indicati nello Statuto FIH, invero, si prevede che «la Giustizia sportiva
deve essere rapida, a tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel
rispetto del diritto della difesa, entro 90 giorni» (art. 34, comma 7, St. FIH). La celerità del giudizio
sportivo, unitamente alla certezza e definitività dei risultati delle gare, cui è diretta la procedura di
omologazione, sono i cardini del Sistema di Giustizia federale fondamentali per garantire il regolare
svolgimento dei campionati.
A ciò si aggiunga che nello stabilire il “Contenuto e le procedure del reclamo” (art.135), il
legislatore federale ha sancito che «il mancato rispetto dei termini previsti dal presente articolo
[135] e da quello precedente [134] comporta la nullità degli atti» (comma 3), a conferma del
carattere perentorio dei termini di cui si discute.
Ne deriva che, essendosi svolta il 4.11.2006, a Genova, la gara di campionato rispetto alla
quale l’H.C. Superba intendeva rilevare l’infrazione - ossia la ritenuta irregolarità della posizione di
un giocatore della squadra avversaria (J. G. D’Adamo) -, il reclamo avrebbe dovuto essere
preannunciato entro il primo giorno utile successivo alla gara, e inoltre confermato entro il
9.11.2006, ovvero dopo cinque giorni.
In proposito, non possono accogliersi le obiezioni della ricorrente nella parte in cui sostiene
che la dichiarazione della Commissione Unica d’Appello con cui ha rilevato la improcedibilità del
ricorso sarebbe stata il frutto di una interpretazione creativa del Regolamento di Giustizia FIH in
assenza, tra l’altro, di disposizioni normative o regolamentari che prescrivano tale sanzione.
Secondo il Collegio, invero, è proprio attraverso un’acuta e attenta interpretazione delle
predette norme regolamentari che la CUA ha correttamente sanzionato il ricorso in appello con la
improcedibilità, in quanto la ricorrente non si è preoccupata di impedire la decadenza maturata per
il decorso del termine perentorio. Sanzione che il Collegio rileva, infine, essere stata esattamente
adottata con ordinanza anziché con sentenza e senza la convocazione della istante, trattandosi di
decisione che, non attenendo al merito del ricorso ma a meri aspetti procedurali, non richiedeva la
veste di sentenza (che, tra l’altro, la Commissione Unica d’Appello pronuncia solo in caso di
conferma o riforma della sentenza appellata (art. 167, co. 1, R.G.), bensì di ordinanza.
Per mero tuziorismo, il Collegio non può esimersi dal rilevare che, a conferma del
necessario preannuncio di reclamo e della successiva conferma dello stesso, le Società di Hockey
che hanno inteso denunciare la posizione irregolare del giocatore della H.C. Suelli, D’Adamo, e per
l’effetto chiedere l’impugnazione del risultato della gara che ha visto in campo il predetto atleta
(ricorsi, tra l’atro, tutti respinti nel merito), si sono prontamente attivate per adempiere alle
prescrizioni di cui agli artt. 134 e 135 R.G. in merito alla proposizione del reclamo, come
chiaramente si evince dalle statuizioni del Giudice Sportivo Nazionale allegate dalla stessa
ricorrente alla istanza di arbitrato (cfr. CC.UU. nn. 42, 43, 44 e 73, nel cui incipit è dato leggere:
«Con preannuncio, seguito da tempestivo e regolare reclamo del…inviato con raccomandata
n.…,la Società…ha contestato la regolarità della gara…etc.»).
4. I superiori rilievi assorbono le ulteriori questioni pregiudiziali e/o preliminari e,
naturalmente, quelle integranti il merito della domanda di arbitrato.
5. Il Collegio pone a carico della parte ricorrente e del terzo interveniente il pagamento,
in egual misura e con vincolo di solidarietà, delle spese e onorari degli Arbitri, come separatamente
liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
6. In considerazione della natura non di merito della statuizione, il Collegio dichiara
interamente compensate tra le parti le spese per l’assistenza difensiva.
7. I diritti amministrativi versati devono essere incamerati dalla Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni altra istanza
ed eccezione disattesa, così provvede:
• conferma la decisione della Commissione Unica di Appello della FIH adottata il
7.12.2006 (C.U. n. 82 del 11.12.2006), e per l’effetto respinge le domande avanzate
dalla H.C. Superba nell’istanza di arbitrato nonché quelle formulate dalla S.G.
Amsicora, nell’atto di intervento;
• pone a carico della parte istante e del terzo interveniente il pagamento, in egual misura e
con vincolo di solidarietà, delle spese e onorari degli Arbitri, come separatamente
liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese per l’assistenza difensiva;
• dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di
Conciliazione e Arbitrato dello Sport.
Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la
sede dell’arbitrato in data 20 novembre 2007.
Il presente lodo è stato preventivamente sottoposto al controllo formale della Camera ai
sensi dell’art. 20 del Regolamento e sottoscritto in numero di quattro (4) originali nei luoghi e nelle
date di seguito indicati.
F.to Ciro Pellegrino – Presidente
F.to Silvestro Maria Russo – Arbitro
F.to Gaetano Caputi - Arbitro