CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 28 settembre 2007 – Pallacanestro Reggiana s.r.l.,contro Federazione Italiana Pallacanestro – FIP – Pallacanestro Treviso s.p.a.

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 28 settembre 2007 – Pallacanestro Reggiana s.r.l.,contro Federazione Italiana Pallacanestro – FIP - Pallacanestro Treviso s.p.a. IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. avv. Ferruccio Auletta Presidente Cons. Silvestro Maria Russo Arbitro Avv. Marcello de Luca Tamajo Arbitro nominato in data 17 settembre 2007 ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”), riunito in conferenza personale in data 28 settembre 2007, in Roma, ha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato promosso da: Pallacanestro Reggiana s.r.l., in persona del legale rappresentane pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, via Emilia all’Ospizio n. 48, presso lo studio dell’avv. Alfredo Bassi che la rappresenta e assiste attrice contro Federazione Italiana Pallacanestro - FIP, in persona del legale rappresentane pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 106, presso lo studio degli avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro che la rappresentano e assistono convenuta nonchè Pallacanestro Treviso s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore altra convenuta, non costituita Fatto e svolgimento del procedimento Con «istanza» pervenuta alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport in data 9 agosto 2007, la Pallacanestro Reggiana s.r.l. ha domandato, nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e la Pallacanestro Treviso s.p.a., l’ «annullamento della decisione 25.6.07 n. 56 della Corte Federale (C.U. n. 1107 del 25.6.07 della FIP) e revisione del provvedimento n. 223 del Giudice Sportivo Nazionale (C.U. n. 456 del 15.1.07 della FIP), nella parte in cui omologa la gara n. 132 Bipop - Carire Reggio Emilia / Benetton Treviso col risultato di 63-66» nonché di «revocare quest’ultimo provvedimento e riemetterlo ovvero ordinarne la riemissione con omologazione della predetta gara a vantaggio della Pallacanestro Reggiana s.r.l.», e «in ogni caso» (da intendersi, recte, «in subordine», per quanto precisato all’udienza del 28 settembre 2007) di «riconoscere il diritto [di quest’ultima] ad essere iscritta e partecipare al campionato di Serie A per la stagione sportiva 2007/08». Al termine della c.d. regular season (14 maggio 2007) la Pallacanestro Reggiana s.r.l. aveva totalizzato nel massimo campionato di basket 24 punti, gli stessi di altra squadra (Air Avellino) che, tuttavia, manteneva posizione prioritaria grazie al vantaggio conseguito per via della regola che, in caso di parità, lascia preferire la squadra che sia prevalsa nelle competizioni dirette. In virtù del punteggio acquisito e della c.d. classifica avulsa, pertanto, la P. Reggiana è «retrocessa in Legadue». La Pallacanestro Reggiana s.r.l. deduceva che la retrocessione costituiva conseguenza ulteriore del comportamento illecito tenuto da dirigenti e/o tesserati della Pallacanestro Treviso s.p.a., in particolare di quello che aveva consentito di schierare l’atleta Erazem Lorbek nella gara n. 132 giocata il 14 gennaio 2007 contro la Bipop - Carire Reggio Emilia e conclusasi col risultato negativo per la parte istante. Ha sostenuto quest’ultima, quindi, che la c.d. omologazione del risultato avrebbe dovuto essere annullata, con l’effetto di determinare l’assegnazione dei punti per la vittoria alla Pallacanestro Reggiana s.r.l. la quale, in ragione del punteggio additivo, avrebbe maturato virtualmente la posizione di classifica impeditiva della retrocessione effettivamente subita. Pertanto, avendo conosciuto soltanto col «deposito dei due lodi pronunciati in data 11.5.07 da questa Camera» che era stato consumato l’illecito in questione e per il quale la Pallacanestro Treviso s.p.a. era stata sanzionata con la penalizzazione «di punti 12 in classifica nella corrente stagione sportiva», la Pallacanestro Reggiana s.r.l. aveva presentato in data 18 giugno 2007 istanza per la revisione, a norma dell’art. 86 Reg. di Giustizia FIP, del provvedimento di omologazione del risultato della gara dato dal Giudice sportivo nazionale (C.U. n. 456 del 15 gennaio 2007, n. 223). La Corte federale, tuttavia, aveva dichiarato «inammissibile l’istanza» con decisione del 25 giugno 2007, n. 56 (C.U. n. 1107), la quale assumeva che «non rientra […] nell’istituto della revisione […] la revoca di un provvedimento del Giudice sportivo nazionale che non ha natura giustiziale e sanzionatoria». Nel contestare la motivazione della decisione federale, la parte istante invoca gli istituti che, nei codici di rito, presidiano l’esigenza di cui la domanda di revisione costituiva manifestazione necessitata, cioè quella di disporre di un rimedio «straordinario» poiché il reclamo ordinariamente previsto avverso il provvedimento di omologazione, ai sensi dell’art. 83 Reg. di Giustizia FIP, non era in concreto sperimentabile stante che «la Pallacanestro Reggiana, come chiunque altro (se si escludono gli artefici della frode sportiva), ignorava e non aveva avuto modo di sub[o]dorare la sussistenza di una così grave irregolarità». Perciò, la parte istante ha ritenuto che «un successivo reclamo sarebbe stato inutile, essendo ormai decorsi i termini perentori per la sua proposizione (come previsto dall’art. 75) e non sussistendo la possibilità di una rimessione in termini». Assume la Pallacanestro Reggiana s.r.l. che «la certezza della frode si è avuta col deposito verso metà maggio delle motivazioni dei lodi» suddetti, in causa A. Cirelli (team manager della squadra Benetton Treviso) e in causa Pallacanestro Treviso s.p.a.: si tratta, secondo la parte istante, di «decisioni sportive passate in giudicato, quindi irrevocabili, il cui contenuto è senz’altro inconciliabile con il provvedimento qui impugnato», di «prove nuove e decisive» per la «revoca» del provvedimento del Giudice sportivo nazionale che la Corte federale ha invece impedito dichiarando l’inammissibilità della revisione. L’unica parte convenuta ad aver svolto difese nel procedimento è la F.I.P., che, inter alia, ha concluso perché il Collegio dichiari «inammissibile» ovvero «infondato» il ricorso agli Arbitri, in particolare deducendo il mancato assolvimento, da parte di Pallacanestro Reggiana s.r.l., dell’onere del reclamo ai sensi dell’art. 83 Reg. di Giustizia FIP, «rimedio che poteva permettere alla società di ricorrere avverso il provvedimento di omologazione, ben prima del termine della stagione sportiva». Inoltre, a sostegno della correttezza del deliberato della Corte federale, la parte convenuta afferma che dall’ accertamento dell’illecito sportivo a carico dei sanzionati «non discendono conseguenze dirette e/o indirette sulla omologazione della gara e sul risultato di essa», altrimenti dovendosi ammettere l’ipotesi che «tutte le società che hanno incontrato Treviso dovrebbero muta[re] il risultato di gara», mentre la frode sportiva deve ritenersi consumata in danno di un bene che non appartiene individualmente all’antagonista ma all’ente esponenziale dell’ ordinamento sportivo. La causa è stata discussa davanti al Collegio in data 28 settembre 2007 (udienza per la quale era stata data notizia anche a Pallacanestro Treviso s.p.a.) e, su autorizzazione congiunta delle parti costituite, il Collegio ha in pari data reso noto, ai sensi dell’art. 19 comma 4 del “Regolamento”, il dispositivo del lodo, avendo riservato la comunicazione del testo integrale della pronuncia. Motivi 1. Occorre preliminarmente, data la conclusione specificamente presa dalla difesa della FIP (sebbene non specificamente argomentata), verificare l’ ammissibilità della «istanza per l’ attivazione di procedura d’ arbitrato» pervenuta in data 9 agosto 2007, prot. n. 1470. L’istanza della Pallacanestro Reggiana s.r.l. è ammissibile poiché nella fattispecie sono presenti presupposti e condizioni richiesti dagli artt. 45 Statuto F.I.P. e 12 Statuto C.O.N.I., trattandosi, in particolare, di controversia inerente una delle «decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale» (cfr. art. 86, comma 5, Reg. Giustizia FIP). 2. La domanda principale di «annullamento della decisione 25.6.07 n. 56 della Corte Federale (C.U. n. 1107 del 25.6.07 della FIP) e revisione del provvedimento n. 223 del Giudice Sportivo Nazionale (C.U. n. 456 del 15.1.07 della FIP), nella parte in cui omologa la gara n. 132 Bipop - Carire Reggio Emilia / Benetton Treviso col risultato di 63-66» nonché di «revocare quest’ ultimo provvedimento e riemetterlo ovvero ordinarne la riemissione con omologazione della predetta gara a vantaggio della Pallacanestro Reggiana s.r.l.» è infondata. In linea di principio, non sussiste alcuna incompatibilità tra l’esposizione di un atto giudiziale a un termine perentorio in vista della soggezione a un dato rimedio e l’eventuale revoca dell’atto stesso in un termine posteriore, in presenza -ovviamente- delle relative condizioni; del pari, non sussiste alcuna incompatibilità tra la soggezione di un rimedio contro un atto giudiziale a un termine perentorio e l’eventuale mobilità del dies a quo per la decorrenza del termine suddetto. Si tratta di considerazioni che muovono dall’osservazione di elementari fenomeni del sistema processuale, e che possono, rispettivamente, trovare esemplificazione nelle «disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio» del c.p.c. e nelle «norme di procedura» applicabili presso i Tribunali amministrativi regionali. Le prime (artt. 737 ss.), invero, pur mandando soggetto il provvedimento di c.d. volontaria giurisidizione (al quale appare ben assimilabile la «omologazione» di cui si dibatte nel presente giudizio) al «reclamo [che] deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni» (art. 739), tuttavia ammettono la «revocabilità dei prvvedimenti», come recita l’art. 742, «in ogni tempo», con disposizione che l’estensione dell’ambito applicativo operata dall’art. 742-bis eleva a valore di principio. Le seconde (art. 21 l. n. 1034/71), inoltre, pur comminando la decadenza per la violazione del generale termine di «sessanta giorni» per il promovimento del giudizio avanti al Giudice speciale, tuttavia ne stabiliscono la regolare decorrenza dal momento in cui la parte interessata all’azione «abbia comunque avuta la piena conoscenza» dell’atto che dà occasione di ricorso, risultando -peraltro- consolidato in giurisprudenza l’indirizzo che fa carico alla parte che eccepisca l’eventuale decadenza -stante una «piena conoscenza» risalente oltre il bimestre dalla proposizione della domanda giudiziale- di farsi carico del relativo onere probatorio. Dunque, non appare congruente l’affermazione della parte istante secondo la quale l’oggettivo decorso del termine perentorio per promuovere un rimedio avverso il giudizio di omologazione del risultato della gara in cui si era verificato l’ impiego irregolare del giocatore E. Lorbek da parte avversaria determina di per sé l’assolvimento della parte interessata da ogni altro onere inerente, tanto più considerando che il provvedimento in parola è espressamente soggetto a revoca «entro la fase di campionato», anche «su istanza della parte interessata», in casi tra i quali figura «l’erronea comunicazione da parte di un ufficio federale (art. 48 Reg. Giustizia, espressamente richiamato dall’art. 83, comma 5); vale a dire, un evento astrattamente rapportabile ad alcuno dei fatti di causa [si v., per esempio, il doc. sub 8) della produzione di parte attrice, dove si fa menzione in un atto della FIP già in data 22 febbraio 2007 di «errore nella procedura di registrazione, da parte dei nostri uffici, dei contratti della società Benetton Treviso» in conseguenza del quale la posizione di E. Lorbek poteva apparire «alla data del 4 gennaio 2007» come «non incontrasto con le norme in vigore»]. La parte istante, dunque, non può, avendo omesso di assolvere all’onere di promuovere qualsiasi rimedio avverso il provvedimento di omologazione, benchè risulti dagli atti una serie plurima di fatti capaci di generare -ben anteriormente che in data 11 maggio 2007- la «piena conoscenza» dell’evento lesivo (che è altro dalla «certezza della frode» da cui intenderebbe muovere la parte istante), surrogare la propria inerzia mediante ricorso (chiaramente fuori dei «casi» stabiliti dalle lett. a), b) e c) dell’art. 86, comma 1, Reg. Giustizia) alla revisione (sol perché) praticabile «in ogni tempo». Vero è piuttosto che la Pallacanestro Reggiana s.r.l. ha atteso di verificare la concreta offensività della irregolarità risalente alla gara tenutasi con la squadra Benetton Treviso, e in particolare di disputare l’ultima gara (contro la Upea Capo d’Orlando) dal cui esito soltanto si è notoriamente determinata la posizione in classifica finale donde la retrocessione in «Legadue» [cfr. provvedimento n. 47 del 14 maggio 2007, prodotto sub n. 9) degli allegati di parte attrice]. E tuttavia, ciò non prova che la lesività del fatto riconducibile alla gara del 14 gennaio 2007 non si fosse già manifestata in termini sufficienti a determinare l’insorgenza di oneri di reazione, anche in considerazione del fatto che la lesione della sfera giuridica di un soggetto si perfeziona in maniera indipendente dall’ accidentale sopravvenienza di fatti imputabili alla (auto)responsabilità del soggetto stesso o di terzi rispetto all’autore del fatto lesivo. In definitiva, la fase virtualmente rescidente della pronuncia della Corte federale del 25 giugno 2007 deve concludersi con la condivisione (almeno) del relativo dispositivo di inammissibilità. 3. Se non bastasse a procurare il rigetto della domanda di arbitrato quanto argomentato supra, § 2., occorrerebbe pur sempre valutare che la «decisione irrevocabile» dalla quale la parte attrice muove per conseguire la revisione del giudizio di omologazione della gara è, innanzitutto, res inter alios. Si tratta dei lodi, asseritamente definitivi (nessuna delle relative allegazioni risulta infatti documentata), pronunciati tra la FIP e la persona di A. Cirelli, in un caso, e tra la FIP e la Pallacanestro Treviso s.p.a., nell’altro. Quest’ultima decisione, in particolare, sanziona la Pallacanestro Treviso s.p.a (anche) per l’impiego irregolare di E. Lorbek presuntivamente lesivo (anche) della Pallacanestro Reggiana s.r.l. Ora, se non si dovesse ritenere che la sanzione irrogata per la responsabilità oggettiva della società che abbia profittato dell’illecito di suoi dirigenti o tesserati si esaurisca in quella comminata dall’art. 44, comma 3, Reg. Giustizia FIP, cioè nella «penalizzazione in classifica» per i «danni cagionati al movimento cestistico nazionale» (in concreto irrogata per punti 12), si finirebbe per ammettere conseguenze paradossali; in particolare, che la responsabilità in questione possa dipendere, quanto alla sequela afflittiva, dall’ iniziativa (regolarmente rinunciabile) di tutti i singoli pretesi danneggiati (quasi che «il movimento cestistico» costituisca la somma degli interessi individuali degli avversari della squadra responsabile dell’illecito), col riflesso di rendere la irretrattabile sanzione per la violazione di un bene diffuso (la cui protezione è perciò affidata esclusivamente all’ente esponenziale, la FIP) una variabile dipendente da iniziative individuali e disponibili, generando in ultimo la stessa imprevedibilità ex ante della comminazione, che ogni norma punitiva viceversa postula essendo impedito di conoscerne i contenuti effettivi soltanto ex post factum. Dunque, ogni potere della FIP verso la Pallacanestro Treviso s.p.a., in relazione alla ragione della presente domanda di arbitrato, si è legittimamente esaurito, e qualsiasi aggravamento della relativa posizione (quale esito dell’ auspicata «omologazione della predetta gara a vantaggio della Pallacanestro Reggiana s.r.l.») risulterebbe indebito, non rimanendo spazio alcuno, in ambito federale, per l’esercizio degli stessi poteri conformativi dei quali la parte attrice avverte l’esigenza laddove chiede a questo Collegio, sia pure in alternativa, di «ordinar[e] la riemissione» del provvedimento di omologazione (del quale è spirato, intanto, il limite temporale per la stessa «revoca»). In definitiva, la domanda principale non può essere accolta. 4. Il rigetto altresì della domanda subordinata di «riconoscere il diritto di Pallacanestro Reggiana s.r.l. ad essere iscritta e partecipare al campionato di Serie A per la stagione sportiva 2007/08» è conseguenza logica inevitabile delle superiori argomentazioni atteso che soltanto la denegata «omologazione della predetta gara a vantaggio della Pallacanestro Reggiana s.r.l.» potrebbe modificare la classifica in base alla quale si è determinata la mancata iscrizione al campionato di serie A per la stagione 2007/2008. Il preteso diritto, dunque, non sussiste. 5. La natura delle questioni trattate, unita all’assenza di precedenti di giustizia sportiva univocamente rapportabili alle norme poste a fondamento della decisione, giustificano la integrale compensazione tra le parti di ogni spesa relativa al giudizio arbitrale. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia e disattesa ogni altra richiesta o eccezione, così provvede: • rigetta le domande proposte da Pallacanestro Reggiana s.r.l. con «istanza per l’ attivazione di procedura d’ arbitrato» pervenuta in data 9 agosto 2007, prot. n. 1470; • dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per eventuale assistenza difensiva; • dichiara le parti costituite tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti in Roma, presso la sede della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, in data 28 settembre 2007, e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati: F.to Ferruccio Auletta F.to Silvestro Maria Russo F.to Marcello de Luca Tamajo
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