CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 dicembre 2007 – società Infinito L’Aquila Rugby 1936 contro Federazione Italiana Rugby – società Gr.A.N. Parma Rugby
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 17 dicembre 2007 – società Infinito L’Aquila Rugby 1936 contro
Federazione Italiana Rugby - società Gr.A.N. Parma Rugby
C O L L E G I O A R B I T R A L E
Prof. Avv. Angelo Piazza in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale, ai
sensi del Regolamento della Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nominato
dal Presidente Vicario;
Pres. Bartolomeo Manna in qualità di Arbitro nominato, ai sensi del
Regolamento della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport, nominato dal Presidente
Vicario;
Cons. Gaetano Caputi in qualità di Arbitro nominato ai sensi del
Regolamento della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport, nominato dal Presidente
Vicario;
Nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport,
riunito in conferenza personale in data 17 dicembre2007 presso la sede dell’Arbitrato in
Roma
Ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
Nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 1461 del 07.08.2007) promosso da:
società Infinito L’Aquila Rugby 1936 con sede in S.S. 17 ovest – loc. Centi Colella di
L’Aquila (AQ), in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Francesco Aloisio,
assistita dagli Avv.ti Prof. Franco Gaetano Scoca e Roberto Colagrande ed elettivamente
domiciliata presso lo Studio Legale Scoca in Roma alla Via G. Paisiello n. 55 (tel.
068548666 / fax n. 068558370)
istante
contro
Federazione Italiana Rugby, con sede in Roma Stadio Olimpico - Curva Nord in persona
del legale rappresentante p.t. il Presidente Federale Sig. Giancarlo Dondi, rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Mario Tonucci e Santi Dario Tomaselli ed elettivamente domiciliata
presso il loro studio in Roma, alla Via Principessa Clotilde n. 7 (tel. 06362271 / fax
063622753)
resistente
e contro
società Gr.A.N. Parma Rugby con sede in Parma, alla Via Moletolo n. 61
convenuta, non costituita
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
Il 21 aprile 2007 la società Infinito L’Aquila Rugby 1936 disputava un incontro con la
società Gr.A.N. Parma Rugby, valido per la 7° giornata di ritorno, I fase, del Campionato
Nazionale Eccellenza s.s 2006/07 vincendo con un punteggio di 30 a 23.
Il Giudice Sportivo Nazionale F.I.R., Avv. Michele Carlotto in fase di omologazione dei
risultati di gara, con comunicato ECC/20/GS del successivo 24 aprile,"... rilevato dal
referto del Sig. DORDOLO Mauro, che alla gara in oggetto la società Infinito L'Aquila
Rugby presentava la lista gara con solo 11 giocatori di Formazione Italiana su 22 in totale,
con ciò violando le disposizioni di cui ai punti 2 pag.99 e 2.3 lett A) pag. 26 della Circolare
Informativa 2006/07, la quale stabilisce che le società di Eccellenza sono tenute ad
inserire nella lista di ciascuna gara disputata almeno 12 giocatori di Formazione italiana;
visti gli artt.28/1 lett. e) R. di Giustizia e art 25 lett.b) e 16 lett. b) Regolamento Attività
Sportiva” dichiarava la società Infinito L'Aquila Rugby perdente con il risultato di 0 a 20 in
favore della società Gran Rugby, punendola e con la penalizzazione di quattro punti in
classifica e con la MULTA DI € 500.00=(CINQUECENTO/00)";
Avverso tale provvedimento presentava opposizione la società Infinito L’Aquila Rugby
1936, assumendo di aver regolarmente inserito nella lista gara 12 giocatori di formazione
italiana (allegando a supporto di tale affermazione fotocopia delle tessere federali di
ciascuno di essi) e deducendo quindi l'illegittimità del comunicato opposto.
In particolare, l'opponente lamentava:
a) il difetto di motivazione del comunicato ECC/20/GS per non aver indicato quale dei 12
giocatori, indicati di Formazione italiana dalla società Infinito L’Aquila Rugby 1936, non
fosse stato ritenuto tale e, dunque, l'inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 28/1
lett.e) del Regolamento di Giustizia; nonché
b) l’infondatezza nel merito del provvedimento medesimo.
Nell'ambito di tale procedimento, il Giudice Sportivo, nel confermare anzitutto l'applicabilità
alla fattispecie in esame dell'art.28 1 lett.e del Regolamento di Giustizia, laddove punisce
l'affiliato che partecipa ad una gara con uno o più giocatori che non potevano prendervi
parte, chiariva anzitutto come la vicenda traesse origine dalla posizione del giocatore
tesserato Bocchini (tessera n. 166306), considerato di formazione straniera per i dati del
sistema informatico FIR, di formazione italiana invece dalla società Infinito L’Aquila Rugby
1936 in virtù di quanto si legge appunto sulla tessera federale.
Lorenzo Bocchini, nato a Johannesburg, veniva infatti tesserato nel settembre del 1980
dall'Ufficio tesseramenti FIR come giocatore di formazione italiana. Lo stesso con tale
status prendeva parte alle prime cinque giornate di campionato tra settembre ed ottobre
2006.
A seguito, tuttavia, di contestazioni mosse da diverse società partecipanti a vari
campionati nazionali, sorgeva l'esigenza di verificare l'attribuzione della “formazione
italiana e/o straniera” di numerosi atleti.
Con particolare riferimento alla posizione del Bocchini, con telefax del 20 ottobre 2006 ore
11.06, la FIR anticipava alla società Infinito L’Aquila Rugby 1936 la comunicazione, a
firma del Segretario, con la quale si rettificava la formazione del predetto giocatore.
Precisamente, la FIR, con lettera prot. n. 2372 del 20 ottobre 2006, comunicava che il Sig.
Lorenzo Bocchini era stato ritenuto di formazione italiana per un mero errore e invitava la
società Infinito L’Aquila Rugby 1936 a prendere immediatamente atto della rettifica e di
considerare, sin dalla data della lettera, come giocatore di formazione non italiana a tutti
gli effetti regolamentari il tesserato Lorenzo Bocchini.
Tale comunicazione veniva inviata alla società interessata, presso la sua sede, anche a
mezzo racc. il 24 ottobre 2006 e regolarmente consegnata dal portalettere dell'Agenzia
postale il successivo 26 ottobre.
Il Giudice Sportivo proseguiva poi evidenziando come proprio la condotta della società
opponente fosse idonea a confermare come quest'ultima fosse ben consapevole
dell'intervenuta rettifica, posto che, a partire dalla prima gara utile dopo la comunicazione
sopra citata e fino alla gara del 21 aprile 2007, la società Infinito Aquila Rugby ha
considerato il tesserato Bocchini di formazione straniera.
Il Giudice Sportivo Nazionale della F.I.R., Avv.ti Marco Cordelli e Michele Carlotto,
rigettava quindi il ricorso in opposizione proposto dalla società Infinito Aquila Rugby 1936,
confermando, con comunicato ECC/24/GS, la decisione già adottata.
Il 24 maggio 2007, la società Infinito L’Aquila Rugby 1936 proponeva appello riproducendo
sostanzialmente le censure sollevate avanti al Giudice Sportivo in più deducendo la nullità
della decisione impugnata così come dei comunicati ad essa riconducibili in quanto questi,
trovando il proprio fondamento in un atto, quello assunto dal Segretario Federale, in data
20 ottobre 2006, nullo per incompetenza del soggetto emanante, sarebbero ipso facto
viziati.
La Commissione di Appello F.I.R. "... visto l'art.81 Reg. Giustizia ..."rigettava l’appello così
proposto con sentenza n.7/2007 del 28 giugno 2007, rilevando tra l'altro come la mancata
tempestiva impugnazione da parte dell'appellante della comunicazione di rettifica del 20
ottobre 2006 a firma del Segretario Federale, corrispondesse, di fatto, ad acquiescenza ai
contenuti della stessa.
In data 09.07.2007, veniva presentata istanza di conciliazione ex art.4 del regolamento
della Camera, ma la FIR confermava la decisione degli organi di giustizia federale e il
tentativo di conciliazione dava esito negativo.
La società Infinito L’Aquila Rugby 1936 ha presentato, in data 7 agosto 2007, istanza di
arbitrato avanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport lamentando che i) i
comunicati ECC/20/GS del 24.04.2007 e ECC/24/ECC del 11/05/2007 sarebbero da
considerarsi nulli per violazione dell’art. 360 c.p.c n.5, in quanto sarebbe stata omessa la
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: l'esatta individuazione, nel
comunicato ECC/20/GS, del giocatore che non avrebbe avuto i requisiti richiesti dalle
norme federali; ii) detti Comunicati sarebbero in ogni caso da considerarsi nulli in quanto
contrastanti con le disposizioni del Regolamento organico della FIR, posto che a), da un
lato, non avrebbero tenuto conto della circostanza che l’istante aveva depositato una lista
di 22 giocatori di cui 12 di formazione italiana e b), dall’altro, troverebbero il proprio
fondamento in un atto, quello assunto dal Segretario Federale, in data 20 ottobre 2006,
palesemente nullo per incompetenza del soggetto emanante.
La società Infinito L’Aquila Rugby 1936 ha quindi concluso richiedendo a questo Collegio,
in accoglimento delle deduzioni esposte” di omologare il risultato conseguito sul campo
nella gara INFINITO L'AQUILA RUGBY 1936 / GRAN PARMA RUGBY SSD, Campionato
Nazionale di Eccellenza, del 21.04.2007; dichiarare nulla e/o annullare, altresì, sia la
sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica sia la sanzione pecuniaria della
multa di € 500,00 (cinquecento/00); ricostruire la classifica finale del Campionato
Nazionale di Eccellenza s.s. 2006/07.
In data 9 agosto 2007, la Federazione Italiana Rugby presentava la memoria di
costituzione difesa con contestuale atto di nomina di arbitro. In tale sede la difesa della
FIR evidenziava anzitutto il corretto operato del Giudice Sportivo Nazionale che, una volta
constatato - attraverso la lettura del tabulato fornito dall'Ufficio Tesseramento che contiene
la formazione italiana o estera dei giocatori - che la società Infinito Aquila Rugby 1936
nell'incontro del 21 aprile 2007, aveva schierato solo 11 e non 12 giocatori di formazione
italiana non poteva adottare provvedimento diverso da quello effettivamente assunto.
Dalla lista dei giocatori presentata dalla società Infinito Aquila Rugby non era poi dato
evincere a quale formazione ciascuno di essi appartenesse; informazione questa che si è
potuta appurare solo successivamente, con l'opposizione in sede omologatoria, dove
l'esame delle tessere federali depositate dall'opponente ha consentito di individuare nel
Sig. Bocchini il giocatore di formazione estera erroneamente indicato di formazione
italiana. Il Giudice Sportivo, al momento dell'adozione del comunicato ECC/20/GS,
dunque, non poteva, né peraltro incombeva su di lui alcun obbligo in tal senso, individuare
con precisione il giocatore erroneamente inserito in lista.
Quanto poi alle successive decisioni adottate dagli organi di giustizia federale, prosegue la
difesa della FIR facendo proprie le argomentazioni svolte in proposito dalla Commissione
di Appello Federale, queste sarebbero parimenti ineccepibili trovando fondamento in una
nota, quella del Segretario Federale del 20 ottobre 2006, la cui legittimità non può essere
fondatamente messa in discussione ed i cui contenuti, per di più, la società Infinito Aquila
Rugby conosceva perfettamente, avendoli concretamente applicati con lo schierare il
Bocchini nelle successive partite come di formazione estera.
Nei termini assegnati dal Collegio entrambe le parti hanno depositato note difensive,
mentre la FIR non ha prodotto, come richiesto da questo Collegio, la “deliberazione della
Commissione Tesseramento ed Affiliazioni comunicata secondo l'assunto della FIR, dal
Segretario con nota del 20 settembre 2006”; al riguardo la F.I.R. ha dedotto che il recente
trasferimento dell'ex Segretario Generale ad altro Ufficio del Coni ha impedito di reperire
nel termine assegnato la suddetta deliberazione.
La società Infinito Aquila Rugby 1936, dal canto suo, ha ribadito quanto già esposto
nell'atto introduttivo del giudizio.
La F.I.R. nel fare altrettanto, si è peraltro soffermata su una circostanza già evidenziata
anche dalla Commissione di Appello Federale: l'acquiescenza alla nota di rettifica del 20
ottobre 2006 che avrebbe mostrato la società Infinito Aquila Rugby 1936, non proponendo
tempestivamente ricorso, pur avendone la possibilità, avverso la stessa. Tale
acquiescenza, assume la FIR, renderebbe inammissibile la domanda proposta in questa
sede dalla istante, in quanto formatasi sull'atto presupposto di tutti quelli ivi censurati.
DIRITTO
La domanda proposta dalla società Infinito Aquila Rugby 1936 deve essere dichiarata
inammissibile alla luce delle disposizioni che il Regolamento di Giustizia F.I.R. detta in
materia di impugnazione di provvedimenti relativi, come nel caso di specie, all'affiliazione
ed al tesseramento dei giocatori.
L'art. 45 del Regolamento di Giustizia della FIR recante “Competenza della Corte
Federale di Prima Istanza” stabilisce, per quel che qui ci occupa che : “La Corte Federale
è competente in ordine: alle infrazioni commesse dai componenti il Consiglio Federale, il
Collegio dei Revisori dei Conti e dai Presidente dei Comitati Regionali; A. alle
impugnazioni avverso i provvedimenti relativi alla affiliazione od al tesseramento; B. alle
impugnazione per motivi di incompetenza o illegittimità avverso i provvedimenti gestionali
o organizzativi che incidono direttamente sulla posizione degli affiliati o dei tesserati (...)”;
Il successivo art. 76, nel dettare le modalità del giudizio impugnatorio avanti la Corte
Federale di Prima Istanza, prevede che il ricorso, da proporsi unicamente per motivi di
incompetenza e illegittimità, debba essere depositato entro il termine di trenta giorni da
quello in cui il ricorrente ha avuto legale conoscenza dell’atto e notificato a pena di
inammissibilità alla Federazione entro i quindici giorni successivi.
Ed, ancora, l'art. 57 del Regolamento medesimo chiarisce che i termini indicati dal
Regolamento debbono considerarsi previsti a pena di decadenza.
Tanto chiarito, non v'è dubbio che la comunicazione del 20 ottobre 2006 - con la quale il
Segretario Federale, informando la società Infinito Aquila Rugby 1936 che il giocatore
Bocchini era stato erroneamente indicato di formazione italiana, invitava quest'ultima a
tener immediatamente conto dell'intervenuta rettifica - sia stata conosciuta dalla istante sin
da quella data. Né, d'altra parte, l'interessata ha mai contestato tale circostanza.
Altrettanto incontestabile è che i provvedimenti da cui trae origine il presente
procedimento trovino il proprio fondamento proprio in detta comunicazione di rettifica;
comunicazione che, in quanto incidente sulla posizione di un tesserato, avrebbe dovuto,
come si è visto, essere impugnata avanti alla Corte Federale di Prima Istanza entro il
termine decadenziale di trenta giorni a decorrere dalla sua conoscenza.
La società Infinito Aquila Rugby 1936, tuttavia, non ha proposto ricorso avverso la
comunicazione del 20 ottobre 2006 nei sensi e nei termini anzidetti prestando in tal modo
acquiescenza alla stessa e, per l'effetto, pregiudicandosi la possibilità di contestarne ora
validamente ed efficacemente i contenuti, così come quella di censurare provvedimenti ad
essa successivi e conseguenti.
Ne discende l'inammissibilità dell'istanza di arbitrato presentata dalla società Infinito Aquila
Rugby 1936 per mancata tempestiva impugnazione del provvedimento - la comunicazione
di rettifica del 20 ottobre 2007- presupposto a quelli oggetto di censura.
Ritenute peraltro le complessive circostanze il Collegio dichiara di compensare tra le parti
le spese del presente procedimento arbitrale.
P Q M
IL COLLEGIO ARBITRALE
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore
istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara inammissibile l’istanza di arbitrato presentata dalla società Infinito L’Aquila
Rugby 1936;
2) compensa tra le parti le spese di difesa;
3) compensa tra le parti gli onorari degli Arbitri e le spese di funzionamento della
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, come separatamente liquidati;
4) dichiara incamerati i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la
sede dell’Arbitrato in data 17 dicembre 2007, e sottoscritto in numero tre originali nei
luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Angelo Piazza
F.to Bartolomeo Manna
F.to Gaetano Caputi