CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 gennaio 2008 – Daniele Di Zazzo contro Federazione Italiana Nuoto

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 gennaio 2008 – Daniele Di Zazzo contro Federazione Italiana Nuoto IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Aurelio Vessichelli Presidente Avv. prof. Ferruccio Auletta Arbitro Avv. Carlo Guglielmo Izzo Arbitro nominato in data 6 novembre 2007 ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”), riunito in conferenza personale in data 11 gennaio 2008, in Roma, ha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato promosso da: Daniele Di Zazzo, elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 326, presso l’avv. Gerardo Macrini che lo rappresenta e assiste attore contro Federazione Italiana Nuoto, in persona del legale rappresentane pro tempore, elettivamente domiciliata in Tivoli, via del Seminario, 23, presso lo studio dell’ avv. Francesco Novarina che la rappresenta e assiste convenuta Fatto e svolgimento del procedimento Con istanza del 18 ottobre 2007 Daniele Di Zazzo, pallanotista della Barracuda Velletri (serie D) nei confronti del quale è stata applicata dalla Federazione di appartenenza una sanzione disciplinare all’esito delle decisioni dell G.U.R. del Lazio e della C.A.F. ed è stata infine dichiarata inammissibile l’istanza di revisione promossa ex art. 33 G.G.F., ha domandato alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport «in via principale, previa declaratoria di estraneità del Sig. Daniele Di Zazzo ai fatti verificatisi il giorno 18.03.06 nel corso della partita tra le società sportive Monterotondo Mezzaluna e Barracuda Velletri, la revoca e/o l’annullamento e/o declaratoria di nullità e/o la sospensione e/o la declaratoria di inefficacia e/o la disapplicazione del provvedimento […] con il quale è stata disposta la sospensione dell’odierno istante dallo svolgimento di qualsiasi attività sociale e/o federale fino a tutto il 20 marzo 2009, con conseguente rimozione immediata degli effetti e rimessa in pristino della situazione; in via subordinata […] la revoca e/o l’annullamento e/o la declaratoria di nullità e/o la sospensione e/o la declaratoria di inefficacia e/o la disapplicazione del provvedimento di inammissibilità del ricorso per revocazione pronunciato dalla CAF all’udienza del 23.02.07». La F.I.N. resisteva con «comparsa di costituzione» depositata in data 29 ottobre 2007, concludendo per «rigettare le avverse richieste» e «accertare […] l’effettiva colpevolezza del Daniele Di Zazzo […] e di conseguenza confermare il provvedimento disciplinare di squalifica». Il Collegio, nominato in data 6 novembre 2007, si è riunito con le parti in data 13 dicembre 2007, ivi ritenenendo la causa matura per la decisione e così invitando le parti alla discussione, cui è seguito lo scambio di scritti conclusivi. Decorso il termine ultimo assegnato, gli arbitri si sono riuniti in conferenza personale e hanno deliberato il lodo sulla base dei seguenti Motivi Il Collegio è chiamato a verificare -innanzitutto- la ricorrenza dei presupposti per il promovimento del presente giudizio: che, cioè, «siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale» (art. 8, comma 2). Nel caso di specie, la decisione che ha determinato l’esaurimento dei rimedi endofederali è costituita -anche per ammissione della difesa di D. Di Zazzo (§ 13, pg. 4 dell’ «istanza» in data 11 ottobre 2007)- dalla statuizione della C.A.F. in data 11 maggio 2006 (confermativa della decisione del G.U.R. del Lazio del 21 marzo 2006): rispetto a siffatto presupposto, tuttavia, il promovimento del giudizio arbitrale sarebbe stato impedito dalla maturazione della decadenza ai sensi degli artt. 5, comma 1, e 8, comma 6, del Regolamento, non essendo stati rispettati i termini perentori ivi stabiliti per l’introduzione del procedimento di concliazione e, quindi, di arbitrato. Per questo, la parte attrice assume dichiaratamente di agire sopra il diverso presupposto, vale a dire che nel presente giudizio «comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale», stante l’ attuale investitura degli arbitri all’esito dell’esperito procedimento federale di «revisione» (art. 33 C.G.F.), rispetto alla cui decisione è indubbiamente ricorrente il presupposto per il promovimento dell’ arbitrato che occupa. Almeno in questo caso, tuttavia, appare evidente che oggetto immediato del giudizio arbitrale non può essere la medesima «controversia» (artt. 5, comma 1) che ha opposto le parti e rispetto alla quale l’esaurimento delle ordinarie vie di ricorso federali si è maturato con la (prima) decisione della C.A.F., già «divenut[a] inappellabil[e]» secondo il lessico normativo della F.I.N.; e appare evidente, di contro, come l’oggetto immediato sia costituito soltanto dalla (seconda) «decisione» (della C.A.F.) non altrimenti rimediabile in sede federale: la decisione scaturita dalla domanda di «revisione», che è mezzo azionabile «in qualsiasi momento» e «senza limiti di tempo» (art. 33, comma 1, C.G.F.). Se così non fosse, il sistema di giustizia sportiva complessivamente inteso soffrirebbe di una grave anomalia, per effetto della quale riuscirebbe annichilita (e irragionevolmente vessatoria) la previsione di termini decadenziali per la «sottoposi[zione] alla Camera» di una «controversia» in quanto tale (art. 5, comma 1, Reg.) essendo -poi- appena sufficiente promuovere «in qualsiasi momento» successivo alla consumazione dei mezzi ordinariamente assicurati dalla Federazione (e «senza limiti di tempo») un giudizio straordinario, qual è -per esempio- la «revisione» de qua, perché dal relativo esito (regolarmente definitivo) si possa sempre nuovamente attingere -in dispregio della «perentori[età]» di quei termini già spirati- al fine di deferire comunque l’originaria «controversia» al Collegio insediato presso la Camera. Viceversa, il sistema normativo mantiene piena coerenza se, in questo secondo caso (quello in cui l’arbitrato venga promosso soltanto all’esito di un rimedio additivo e straordinario), l’oggetto del giudizio arbitrale -almeno preliminarmente- venga contratto fino a ricomprendere esclusivamente il riesame della «decisione» che costituisce il primum movens dell’arbitrato stesso, dando così vita a una fase rescindente necessaria, solo al termine della quale -eventualmente- può spettare al Collegio di conoscere, in fase rescissoria, della «controversia» nella sua intierezza. Le precedenti considerazioni, peraltro, trovano speciale conforto nell’ ordinamento della F.I.N. (e costituiscono anche l’implicita premessa della disarticolazione delle conclusioni della parte attrice, entro le quali naturalmente si distingue il provvedimento sanzionatorio da quello reiettivo della domanda di revisione) in cui la pronuncia che qui si tratta preliminarmente di esaminare -quella negativa intorno all’ammissibilità del giudizio di «revisione»- è strutturata come autonomo e ineludibile antecedente della (solamente eventuale) «decisione di merito» conseguente (art. 33, comma 2, C.G.F.). Pertanto, questo Collegio non può procedere direttamente nell’esame della «controversia», in vista di una «decisione di merito» sostitutiva di quella in ultimo grado di merito resa dalla C.A.F. (e verso cui è stata vanamente sperimentata l’istanza di revisione) se non previa rescissione della pronuncia di inammissibilità adottata nei confronti dell’istante per la revisione, D. Di Zazzo. Ora, la decisione di inammissibilità è stata motivata essenzialmente in ragione del difetto di «sopravvenienza di nuove prove di innocenza» (art. 33, comma 1, n. 2), poiché il ricorrente aveva omesso di dar conto della stessa datazione effettiva delle testimonianze addotte a suo discarico e così dell’ammissione di responsabilità per il fatto ascrittogli (e in capo a lui soltanto sanzionato) da parte di un terzo, il fratello Christian Di Zazzo. La pronuncia di inammissibilità della revisione, secondo questo Collegio, è corretta poiché dagli atti allegati al presente giudizio arbitrale e relativi anche allo svolgimento dell’impugnazione federale straordinaria (in particolare, le dichiarazioni sottoscritte da Christian Di Zazzo, Fabio Costantini, Alberto Proietti e Francesco Perillo) non soltanto fa difetto la dimostrazione che trattasi di «caso di sopravvenienza di nuove prove di innocenza» di D. Di Zazzo, e cioè della fattispecie che promuove l’ammissibilità dell’istanza di revisione, ma risulta -anzi- la prova contraria della pre-esistente disponibilità delle principali fonti in questione (si vedano le ammissioni di D. Di Zazzo in data 19 aprile 2006 presso la C.A.F. a proposito del «sig. Fabio Costantini» e «dell’atleta effettivamente responsabile dell’accaduto»). Ogni altra questione di merito rimane, allora, preclusa all’esame di questo Collegio, donde si conferma pure il giudizio di maturità della causa per la decisione che, pur in presenza di reiterate istanze istruttorie, è stato immediatamente manifestato alle parti nella riunione (unica) tenuta con gli arbitri in data 13 dicembre 2007. Anche in considerazione della novità di alcuni dei temi di decisione, sussistono giusti motivi per ritenere che nessuna delle parti ha diritto di ripetere dall’altra le spese del procedimento e per assistenza difensiva. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia e disattesa ogni altra richiesta o eccezione, così provvede: • rigetta le domande proposte da Daniele Di Zazzo con «istanza per la promozione della procedura arbitrale» in data 18 ottobre 2007, prot. n. 2040; • dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; • dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; • manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente provvedimento. Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti in Roma in data 11 gennaio 2008, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati: F.to Aurelio Vessichelli F.to Ferruccio Auletta F.to Carlo Guglielmo Izzo
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