CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 26 novembre 2007 – Sporting Gatteo A.S.D. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC/LND
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 26 novembre 2007 – Sporting Gatteo A.S.D. contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC/LND
IL COLLEGIO ARBITRALE
PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE
AVV. CARLO GUGLIELMO IZZO – ARBITRO
PRES. BARTOLOMEO MANNA– ARBITRO
nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport (Regolamento), ha deliberato il seguente
LODO
nel procedimento di arbitrato promosso da:
Sporting Gatteo A.S.D., con sede in Cesenatico alla Via Cesenatico n.
110, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Sig.
Massimo Evangelisti, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che
disgiuntamente, dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli, al Centro
Direzionale – Isola A/7 (tel. 0818806502 / fax 0818328819 / e.mail
avv.eduardochiacchio@virgilio.it);
CONTRO
Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo
studio del primo in Roma alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 / fax
0685823200 / e.mail ghp@ghplex.it)
CONTRO
Lega Nazionale Dilettanti, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario
Gallavotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla
Via Po n. 9 (tel. 06858231 / fax 0685823200 / e.mail ghp@ghplex.it)
E CONTRO
Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC/LND, rappresentato e
difeso dall’Avv. Mattia Grassani ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Bologna, alla Via De’Marchi n. 4/2 (tel. 051271927 / fax
051271927);
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
In data 12 luglio 2007 la Sporting Gatteo A.S.D. presentava al Comitato
Regionale Emilia Romagna della F.I.G.C. – L.N.D. la domanda di
iscrizione al Campionato di Promozione per la stagione 2007/2008,
indicando quale campo di gioco per le partite interne quello del Comune
di Gatteo.
Con decisione pubblicata sul C.U. n. 8 del 22 agosto 2007, il Consiglio
Direttivo del Comitato Regionale Emilia Romagna non ammetteva la
Sporting Gatteo A.S.D. al Campionato di Promozione per la stagione
2007/2008, in quanto da una parte «ha presentato a questo Comitato
domanda di iscrizione al Campionato di Promozione – Stg. 2007/2008,
indicando un campo di gioco sito in territorio diverso da quello dove è stata
fissata la sede sociale, e ciò in violazione a quanto stabilito dall’art. 19/2
delle N.O.I.F.», e dall’altra «non ha ottemperato all’invito del Comitato di
individuare e comunicare un nuovo e regolare impianto ubicato nel Comune
dove ha sede il sodalizio».
Contro tale decisione, la società proponeva istanza di conciliazione
innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, prima
dell’instaurazione del procedimento arbitrale dinanzi al medesimo
organo; in data 25 settembre 2007 si svolgeva l’incontro di conciliazione
in occasione del quale il Conciliatore, Avv. Aurelio Vessichelli, preso atto
del mancato accordo tra le parti, dichiarava estinta la procedura.
Con atto depositato in data 26 settembre 2007 (Prot. n. 1855), la
Sporting Gatteo A.S.D. proponeva istanza di arbitrato dinanzi alla
Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport; il Presidente Vicario
della Camera, a’ sensi dell’art. 11.2 del Regolamento, nominava il
Collegio Arbitrale nella seguente composizione:: Prof. Avv. Maurizio
Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Carlo Guglielmo Izzo
(Arbitro) e Pres. Bartolomeo Manna (Arbitro).
Gli arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 14 del
Regolamento e, successivamente, veniva fissata la prima udienza per il
giorno 29 ottobre 2007 presso la sede dell’arbitrato.
La ricorrente formulava, nella propria istanza di arbitrato, le seguenti
conclusioni: «[…] A) accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza
della decisione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Emilia
Romagna della F.I.G.C. – L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 8 del 22 Agosto
2007, con cui veniva deliberato il diniego all’iscrizione della Società
SPORTING GATTEO A.S.D. al Campionato di Promozione 2007/2008,
nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti e/o,
comunque, connessi con la decisione medesima; B) per l’effetto, dichiarare
l’immediata iscrizione e/od ammissione del predetto Sodalizio al
Campionato di Promozione 2007/2008, anche in soprannumero, nonché
disporre tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti e/o,
comunque, connessi con la statuizione medesima; C) con vittoria di spese,
diritti, onorari ed accessori di causa ovvero, in subordine, con
compensazione delle spese stesse tra le parti costituite».
Con atti dell’8 ottobre 2007 si costituivano nel procedimento arbitrale la
Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti; la
prima rassegnava le seguenti conclusioni: «[…] il rigetto delle domande
avversarie, e la condanna della parte istante al pagamento delle spese di
arbitrato, ed alla rifusione delle spese di lite e dei diritti amministrativi
versati», la seconda, così concludeva: «[…] per la declaratoria di
inammissibilità della domanda, ovvero per il rigetto nel merito in quanto
infondata. In ogni caso con la condanna della società istante al pagamento
delle spese di arbitrato e alla refusione delle spese di lite, inclusi i diritti
amministrativi».
Con atto del 15 ottobre 2007 si costituiva, infine, nel procedimento
arbitrale il Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC/LND, rassegnando
le seguenti conclusioni: «Voglia l’On. Camera di Conciliazione ed Arbitrato
per lo Sport del C.O.N.I.: - Dichiarare inammissibile per intervenuta
decadenza e, comunque, rigettare poiché infondata l’istanza di arbitrato
promossa dallo Sporting Gatteo A.S.D. Con vittoria di spese, competenze
ed onorari».
All’udienza del 29 ottobre 2007, dopo l’esperimento infruttuoso del
tentativo di conciliazione, si svolgeva la discussione; all’esito, il Collegio
tratteneva la causa in decisione. Le parti, nei termini, depositavano
documenti, memorie e repliche.
MOTIVI
1.
La Sporting Gatteo A.S.D. ricorre affinché venga annullata la decisione
del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Emilia Romagna della
F.I.G.C. – L.N.D.. In particolare deduce quanto segue.
1. In primo luogo, la Sporting Gatteo A.S.D. contesta la decisione
assunta nei suoi confronti dal Consiglio Direttivo con la quale
viene negata l’iscrizione della stessa società al Campionato di
Promozione per la stagione 2007/2008. In particolar modo, la
ricorrente osserva che la disponibilità di un campo da gioco per le
partite interne, sito in un comune diverso da quello dove ha sede la
società, non può costituire un motivo di esclusione dal campionato
di appartenenza.
2. In secondo luogo, e conseguentemente, la difesa della ricorrente
osserva come nelle disposizioni della F.I.G.C. non vi siano norme
che prevedano l’obbligo di giocare le partite interne nel comune ove
ha sede la società a pena dell’esclusione della stessa dalla relativa
competizione.
3. Da ultimo, la Sporting Gatteo A.S.D. fa riferimento ad alcuni
precedenti casi, nei quali determinate società sportive hanno
potuto svolgere le proprie partite interne su campi da gioco ubicati
in comuni diversi da quelli dove avevano la propria sede legale.
2.
La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la propria memoria di
costituzione, chiede che le domande avversarie siano rigettate, eccependo
il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che l’azione
posta in essere dalla ricorrente ha ad oggetto provvedimenti di natura
organizzativa interni alla Lega Nazionale Dilettanti e ai suoi organi
periferici.
Il Comitato Regionale Emilia Romagna F.I.G.C. – L.N.D. e la Lega
Nazionale Dilettanti, con le rispettive memorie di costituzione,
concludono per il rigetto delle domande avversarie perché inammissibili
e, comunque, infondate nel merito.
1. In primo luogo, il Comitato Regionale sostiene che la domanda
avversaria sia inammissibile, dal momento che è stata proposta
oltre il termine perentorio di trenta giorni ex art. 5.1 del
Regolamento C.C.A.
2. In secondo luogo, la difesa del Comitato Regionale Emilia Romagna
F.I.G.C. – L.N.D. sostiene che, comunque, la delibera n. 8 del 22
agosto 2007 del Comitato Regionale, con la quale è stata esclusa
dal campionato di riferimento la società ricorrente, è legittima e
fondata, dal momento che è finalizzata all’applicazione di norme
federali (nel caso di specie l’art. 19 delle N.O.I.F.), che come tali
costituiscono e rappresentano regole certe per il buon
funzionamento e corretto svolgimento dei campionati di categoria.
3.
Preliminarmente, il Collegio Arbitrale è chiamato ad esaminare
l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa del
Comitato Regionale Emilia Romagna F.I.G.C. – L.N.D. e dalla LND con
riguardo all’inosservanza del termine perentorio per la proposizione
dell’istanza di conciliazione innanzi alla Camera.
Si assume, in particolare, che il termine di impugnazione «[…] decorreva
dal 18/07/2007, data in cui lo Sporting Gatteo A.S.D. ricevette la missiva
con la quale il Comitato Regionale Emilia Romagna comunicava il mancato
accoglimento della domanda di iscrizione al Campionato di competenza per
violazione dell’art. 19, comma 2, N.O.I.F.. Al più, il dies a quo può essere
postergato di 7 (sette) giorni (quindi, al 25/07/2007), pari al termine
dilatorio concesso dal Comitato Regionale alla ricorrente, per ottenere la
disponibilità di un campo di gioco sito nel comune di Cesenatico per lo
svolgimento della propria attività durante la corrente stagione sportiva,
conformemente alle norme federali [….]».
L’eccezione non può essere accolta.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento C.C.A. « La controversia è
sottoposta alla Camera dal soggetto affiliato […] entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto o dell’atto da
cui trae origine la controversia […]».
Il fatto o l’atto da cui trae origine la controversia deve, evidentemente,
essere caratterizzato dalla definitività.
Nella comunicazione del 17 luglio 2007 della L.N.D. espressamente si
precisa: «[…] Informo che in caso di inadempimento, nel termine stabilito,
si provvederà al formale rigetto della domanda di iscrizione al Campionato
di competenza […]» (s.d.r.).
È evidente che la stessa L.N.D. non abbia assegnato alla comunicazione
del 17 luglio 2007 il carattere di definitività dell’esclusione, rimandando
l’adozione del provvedimento definitivo (id est formale) ad un momento
successivo.
E tale momento coincide con il C.U. n. 8 del 22 agosto 2007 con il quale
è stato deliberato il diniego all’iscrizione della Sporting Gatteo al
campionato di promozione 2007/2008.
Del resto, anche dopo lo spirare del termine di sette giorni assegnato per
regolarizzare la situazione, la L.N.D. avrebbe potuto, in astratto,
accordare la deroga prevista dall’art. 19 delle N.O.I.F.
4.
Venendo al merito della controversia il Collegio Arbitrale reputa che la
decisione impugnata sia corretta e, pertanto, debba essere confermata.
L’art. 19 delle N.O.I.F. dispone «[…]Le società debbono svolgere la loro
attività sportiva sul campo di giuoco dichiarato disponibile all’atto
dell’affiliazione. Il campo di giuoco di cui al precedente comma 1) deve
insistere sul territorio del Comune ove la società ha la propria sede sociale.
Le Leghe, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i Comitati e le
Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, posso autorizzare,
secondo la rispettiva competenza, le società a svolgere le loro attività su
campi diversi[…]».
Il precedente art. 15 delle N.O.I.F. dispone che «[…] Per ottenere
l’affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare […] apposita
domanda […] corredata dai seguenti documenti […] c) dichiarazione di
disponibilità di un idoneo capo di gioco […]». E ancora […] Le società
devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all’atto della
iscrizione al Campionato […]».
L’art. 27 delle N.O.I.F., infine,individua le caratteristiche tecniche del
campo da gioco.
L’analisi coordinata delle suddette disposizioni conduce il Collegio a
reputare che l’ingresso nell’ordinamento sportivo, compiuto con
l’affiliazione, e la successiva permanenza annuale, realizzata con
l’iscrizione, siano, tra l’altro, condizionati alla disponibilità di un “idoneo
campo di gioco”.
L’idoneità del campo di gioco viene valutata dall’ordinamento sportivo
attraverso una serie di parametri desumibili in parte dall’art. 27 e in
parte dall’art. 19 delle N.O.I.F.. La prima disposizione individua le
caratteristiche tecniche; la seconda fissa un requisito di carattere
geografico.
Non può dubitarsi, ad avviso del Collegio, la natura precettiva dell’art.
19, 2° comma, delle N.O.I.F. come depone, tra l’altro, la stessa formula
letterale.
Del resto, diversamente opinando e con argomentare apagogico, si
perverrebbe all’assurdo risultato di consentire a qualunque squadra di
disputare le proprie partite interne su un campo collocato in qualunque
area geografica della nazione o, addirittura, in un paese straniero.
L’assurdità della conclusione è il sintomo dell’infondatezza della tesi volta
a negare rilevare ai fini dell’iscrizione al campionato di competenza della
disposizione contenuta nell’art. 19 sulla collocazione geografica del
campo di gioco.
Neppure colgono nel segno le censure formulate da parte istante con
riferimento alla possibilità «[…] in via eccezionale e per fondati motivi [di]
autorizzare […] le società a svolgere la loro attività su campi diversi […]».
In primo luogo, il Collegio osserva che l’autorizzazione in parola
costituisce esercizio di un potere di discrezionale di natura straordinaria
e la cui utilizzazione postula l’esistenza di fondati motivi.
In ogni caso, per un verso, non è questa la sede per valutare la legittimità
di provvedimenti di deroga accordati in diverse circostanze rispetto a
quella che è chiamato a conoscere l’odierno Collegio. Per altro verso, non
può farsi a meno di rilevare che la Sporting Gatteo è incorsa nel diniego
di iscrizione ex art. 19 N.O.I.F. dopo aver (spontaneamente) trasferito la
propria sede sociale che, ove fosse rimasta invariata, avrebbe
determinato l’idoneità del campo di gioco oggetto della controversia.
Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni devono reputarsi assorbite.
Le spese di lite e quelle di funzionamento dell’organo arbitrale seguono il
principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia e disattesa
ogni altra richiesta o eccezione, così provvede:
• respinge la domanda proposta dalla Sporting Gatteo A.S.D.;
• condanna la Sporting Gatteo A.S.D. al pagamento delle spese di
lite in favore delle parti resistenti costituite, liquidate, per
ciascuna, in € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre spese generali,
IVA e CPA;
• fermo il vincolo di solidarietà, condanna la Sporting Gatteo A.S.D.
al pagamento delle spese e degli onorari del Collegio Arbitrale,
liquidati dalla Camera come da Regolamento;
• dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano
incamerati dalla Camera.
Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri
riuniti in Roma, presso la sede della Camera di conciliazione e arbitrato
per lo sport, in data 26 novembre 2007.
F.to Maurizio Benincasa
F.to Carlo Guglielmo Izzo
F.to Bartolomeo Manna
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