CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 26 novembre 2007 – Sporting Gatteo A.S.D. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC/LND

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 26 novembre 2007 – Sporting Gatteo A.S.D. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC/LND IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE AVV. CARLO GUGLIELMO IZZO – ARBITRO PRES. BARTOLOMEO MANNA– ARBITRO nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (Regolamento), ha deliberato il seguente LODO nel procedimento di arbitrato promosso da: Sporting Gatteo A.S.D., con sede in Cesenatico alla Via Cesenatico n. 110, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Sig. Massimo Evangelisti, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli, al Centro Direzionale – Isola A/7 (tel. 0818806502 / fax 0818328819 / e.mail avv.eduardochiacchio@virgilio.it); CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 / fax 0685823200 / e.mail ghp@ghplex.it) CONTRO Lega Nazionale Dilettanti, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Gallavotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 / fax 0685823200 / e.mail ghp@ghplex.it) E CONTRO Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC/LND, rappresentato e difeso dall’Avv. Mattia Grassani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, alla Via De’Marchi n. 4/2 (tel. 051271927 / fax 051271927); FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO In data 12 luglio 2007 la Sporting Gatteo A.S.D. presentava al Comitato Regionale Emilia Romagna della F.I.G.C. – L.N.D. la domanda di iscrizione al Campionato di Promozione per la stagione 2007/2008, indicando quale campo di gioco per le partite interne quello del Comune di Gatteo. Con decisione pubblicata sul C.U. n. 8 del 22 agosto 2007, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Emilia Romagna non ammetteva la Sporting Gatteo A.S.D. al Campionato di Promozione per la stagione 2007/2008, in quanto da una parte «ha presentato a questo Comitato domanda di iscrizione al Campionato di Promozione – Stg. 2007/2008, indicando un campo di gioco sito in territorio diverso da quello dove è stata fissata la sede sociale, e ciò in violazione a quanto stabilito dall’art. 19/2 delle N.O.I.F.», e dall’altra «non ha ottemperato all’invito del Comitato di individuare e comunicare un nuovo e regolare impianto ubicato nel Comune dove ha sede il sodalizio». Contro tale decisione, la società proponeva istanza di conciliazione innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale dinanzi al medesimo organo; in data 25 settembre 2007 si svolgeva l’incontro di conciliazione in occasione del quale il Conciliatore, Avv. Aurelio Vessichelli, preso atto del mancato accordo tra le parti, dichiarava estinta la procedura. Con atto depositato in data 26 settembre 2007 (Prot. n. 1855), la Sporting Gatteo A.S.D. proponeva istanza di arbitrato dinanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport; il Presidente Vicario della Camera, a’ sensi dell’art. 11.2 del Regolamento, nominava il Collegio Arbitrale nella seguente composizione:: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Carlo Guglielmo Izzo (Arbitro) e Pres. Bartolomeo Manna (Arbitro). Gli arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 14 del Regolamento e, successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 29 ottobre 2007 presso la sede dell’arbitrato. La ricorrente formulava, nella propria istanza di arbitrato, le seguenti conclusioni: «[…] A) accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della decisione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Emilia Romagna della F.I.G.C. – L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 8 del 22 Agosto 2007, con cui veniva deliberato il diniego all’iscrizione della Società SPORTING GATTEO A.S.D. al Campionato di Promozione 2007/2008, nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi con la decisione medesima; B) per l’effetto, dichiarare l’immediata iscrizione e/od ammissione del predetto Sodalizio al Campionato di Promozione 2007/2008, anche in soprannumero, nonché disporre tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi con la statuizione medesima; C) con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di causa ovvero, in subordine, con compensazione delle spese stesse tra le parti costituite». Con atti dell’8 ottobre 2007 si costituivano nel procedimento arbitrale la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti; la prima rassegnava le seguenti conclusioni: «[…] il rigetto delle domande avversarie, e la condanna della parte istante al pagamento delle spese di arbitrato, ed alla rifusione delle spese di lite e dei diritti amministrativi versati», la seconda, così concludeva: «[…] per la declaratoria di inammissibilità della domanda, ovvero per il rigetto nel merito in quanto infondata. In ogni caso con la condanna della società istante al pagamento delle spese di arbitrato e alla refusione delle spese di lite, inclusi i diritti amministrativi». Con atto del 15 ottobre 2007 si costituiva, infine, nel procedimento arbitrale il Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC/LND, rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia l’On. Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I.: - Dichiarare inammissibile per intervenuta decadenza e, comunque, rigettare poiché infondata l’istanza di arbitrato promossa dallo Sporting Gatteo A.S.D. Con vittoria di spese, competenze ed onorari». All’udienza del 29 ottobre 2007, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, si svolgeva la discussione; all’esito, il Collegio tratteneva la causa in decisione. Le parti, nei termini, depositavano documenti, memorie e repliche. MOTIVI 1. La Sporting Gatteo A.S.D. ricorre affinché venga annullata la decisione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Emilia Romagna della F.I.G.C. – L.N.D.. In particolare deduce quanto segue. 1. In primo luogo, la Sporting Gatteo A.S.D. contesta la decisione assunta nei suoi confronti dal Consiglio Direttivo con la quale viene negata l’iscrizione della stessa società al Campionato di Promozione per la stagione 2007/2008. In particolar modo, la ricorrente osserva che la disponibilità di un campo da gioco per le partite interne, sito in un comune diverso da quello dove ha sede la società, non può costituire un motivo di esclusione dal campionato di appartenenza. 2. In secondo luogo, e conseguentemente, la difesa della ricorrente osserva come nelle disposizioni della F.I.G.C. non vi siano norme che prevedano l’obbligo di giocare le partite interne nel comune ove ha sede la società a pena dell’esclusione della stessa dalla relativa competizione. 3. Da ultimo, la Sporting Gatteo A.S.D. fa riferimento ad alcuni precedenti casi, nei quali determinate società sportive hanno potuto svolgere le proprie partite interne su campi da gioco ubicati in comuni diversi da quelli dove avevano la propria sede legale. 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la propria memoria di costituzione, chiede che le domande avversarie siano rigettate, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che l’azione posta in essere dalla ricorrente ha ad oggetto provvedimenti di natura organizzativa interni alla Lega Nazionale Dilettanti e ai suoi organi periferici. Il Comitato Regionale Emilia Romagna F.I.G.C. – L.N.D. e la Lega Nazionale Dilettanti, con le rispettive memorie di costituzione, concludono per il rigetto delle domande avversarie perché inammissibili e, comunque, infondate nel merito. 1. In primo luogo, il Comitato Regionale sostiene che la domanda avversaria sia inammissibile, dal momento che è stata proposta oltre il termine perentorio di trenta giorni ex art. 5.1 del Regolamento C.C.A. 2. In secondo luogo, la difesa del Comitato Regionale Emilia Romagna F.I.G.C. – L.N.D. sostiene che, comunque, la delibera n. 8 del 22 agosto 2007 del Comitato Regionale, con la quale è stata esclusa dal campionato di riferimento la società ricorrente, è legittima e fondata, dal momento che è finalizzata all’applicazione di norme federali (nel caso di specie l’art. 19 delle N.O.I.F.), che come tali costituiscono e rappresentano regole certe per il buon funzionamento e corretto svolgimento dei campionati di categoria. 3. Preliminarmente, il Collegio Arbitrale è chiamato ad esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa del Comitato Regionale Emilia Romagna F.I.G.C. – L.N.D. e dalla LND con riguardo all’inosservanza del termine perentorio per la proposizione dell’istanza di conciliazione innanzi alla Camera. Si assume, in particolare, che il termine di impugnazione «[…] decorreva dal 18/07/2007, data in cui lo Sporting Gatteo A.S.D. ricevette la missiva con la quale il Comitato Regionale Emilia Romagna comunicava il mancato accoglimento della domanda di iscrizione al Campionato di competenza per violazione dell’art. 19, comma 2, N.O.I.F.. Al più, il dies a quo può essere postergato di 7 (sette) giorni (quindi, al 25/07/2007), pari al termine dilatorio concesso dal Comitato Regionale alla ricorrente, per ottenere la disponibilità di un campo di gioco sito nel comune di Cesenatico per lo svolgimento della propria attività durante la corrente stagione sportiva, conformemente alle norme federali [….]». L’eccezione non può essere accolta. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento C.C.A. « La controversia è sottoposta alla Camera dal soggetto affiliato […] entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia […]». Il fatto o l’atto da cui trae origine la controversia deve, evidentemente, essere caratterizzato dalla definitività. Nella comunicazione del 17 luglio 2007 della L.N.D. espressamente si precisa: «[…] Informo che in caso di inadempimento, nel termine stabilito, si provvederà al formale rigetto della domanda di iscrizione al Campionato di competenza […]» (s.d.r.). È evidente che la stessa L.N.D. non abbia assegnato alla comunicazione del 17 luglio 2007 il carattere di definitività dell’esclusione, rimandando l’adozione del provvedimento definitivo (id est formale) ad un momento successivo. E tale momento coincide con il C.U. n. 8 del 22 agosto 2007 con il quale è stato deliberato il diniego all’iscrizione della Sporting Gatteo al campionato di promozione 2007/2008. Del resto, anche dopo lo spirare del termine di sette giorni assegnato per regolarizzare la situazione, la L.N.D. avrebbe potuto, in astratto, accordare la deroga prevista dall’art. 19 delle N.O.I.F. 4. Venendo al merito della controversia il Collegio Arbitrale reputa che la decisione impugnata sia corretta e, pertanto, debba essere confermata. L’art. 19 delle N.O.I.F. dispone «[…]Le società debbono svolgere la loro attività sportiva sul campo di giuoco dichiarato disponibile all’atto dell’affiliazione. Il campo di giuoco di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del Comune ove la società ha la propria sede sociale. Le Leghe, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, posso autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le società a svolgere le loro attività su campi diversi[…]». Il precedente art. 15 delle N.O.I.F. dispone che «[…] Per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare […] apposita domanda […] corredata dai seguenti documenti […] c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo capo di gioco […]». E ancora […] Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all’atto della iscrizione al Campionato […]». L’art. 27 delle N.O.I.F., infine,individua le caratteristiche tecniche del campo da gioco. L’analisi coordinata delle suddette disposizioni conduce il Collegio a reputare che l’ingresso nell’ordinamento sportivo, compiuto con l’affiliazione, e la successiva permanenza annuale, realizzata con l’iscrizione, siano, tra l’altro, condizionati alla disponibilità di un “idoneo campo di gioco”. L’idoneità del campo di gioco viene valutata dall’ordinamento sportivo attraverso una serie di parametri desumibili in parte dall’art. 27 e in parte dall’art. 19 delle N.O.I.F.. La prima disposizione individua le caratteristiche tecniche; la seconda fissa un requisito di carattere geografico. Non può dubitarsi, ad avviso del Collegio, la natura precettiva dell’art. 19, 2° comma, delle N.O.I.F. come depone, tra l’altro, la stessa formula letterale. Del resto, diversamente opinando e con argomentare apagogico, si perverrebbe all’assurdo risultato di consentire a qualunque squadra di disputare le proprie partite interne su un campo collocato in qualunque area geografica della nazione o, addirittura, in un paese straniero. L’assurdità della conclusione è il sintomo dell’infondatezza della tesi volta a negare rilevare ai fini dell’iscrizione al campionato di competenza della disposizione contenuta nell’art. 19 sulla collocazione geografica del campo di gioco. Neppure colgono nel segno le censure formulate da parte istante con riferimento alla possibilità «[…] in via eccezionale e per fondati motivi [di] autorizzare […] le società a svolgere la loro attività su campi diversi […]». In primo luogo, il Collegio osserva che l’autorizzazione in parola costituisce esercizio di un potere di discrezionale di natura straordinaria e la cui utilizzazione postula l’esistenza di fondati motivi. In ogni caso, per un verso, non è questa la sede per valutare la legittimità di provvedimenti di deroga accordati in diverse circostanze rispetto a quella che è chiamato a conoscere l’odierno Collegio. Per altro verso, non può farsi a meno di rilevare che la Sporting Gatteo è incorsa nel diniego di iscrizione ex art. 19 N.O.I.F. dopo aver (spontaneamente) trasferito la propria sede sociale che, ove fosse rimasta invariata, avrebbe determinato l’idoneità del campo di gioco oggetto della controversia. Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni devono reputarsi assorbite. Le spese di lite e quelle di funzionamento dell’organo arbitrale seguono il principio della soccombenza. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia e disattesa ogni altra richiesta o eccezione, così provvede: • respinge la domanda proposta dalla Sporting Gatteo A.S.D.; • condanna la Sporting Gatteo A.S.D. al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite, liquidate, per ciascuna, in € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre spese generali, IVA e CPA; • fermo il vincolo di solidarietà, condanna la Sporting Gatteo A.S.D. al pagamento delle spese e degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati dalla Camera come da Regolamento; • dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera. Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti in Roma, presso la sede della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, in data 26 novembre 2007. F.to Maurizio Benincasa F.to Carlo Guglielmo Izzo F.to Bartolomeo Manna
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it