CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 gennaio 2008 – U. S. Tavoleto a.s.d. – A.S.D. Belforte Calcio contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 11 gennaio 2008 – U. S. Tavoleto a.s.d. - A.S.D. Belforte
Calcio contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. prof. Ferruccio Auletta Presidente
Avv. prof. Angelo Piazza Arbitro
Cons. Silvestro Maria Russo Arbitro
nominato in data 12 novembre 2007 ai sensi del Regolamento della Camera
di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”), riunito in conferenza
personale in data 11 gennaio 2008, in Roma,
ha deliberato il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato promosso da:
U. S. Tavoleto a.s.d., in persona del legale rapp.te p.t. Bruno sartori, con sede
in Tavoleto (PU) alla via Gurkha s.n.c., c.f. 01485770414 e A.S.D. Belforte
Calcio, in persona del legale rapp.te p.t. Luigi Grassi, con sede in Pesaro
(PU), via Raffaello Sanzio n. 28, c.f. 02146870411
entrambe elettivamente domiciliate in Tivoli, via Boselli n. 16, presso l’avv.
Stefano Saccucci che le rappresenta e assiste
attori
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente dr Giancarlo
Abete, con sede in Roma, via G. Allegri n. 14, elettivamente domiciliata in
Roma, via Po, 9, presso lo studio dell’ avv. Mario Gallavotti che la rappresenta
e assiste
convenuta
Fatto e svolgimento del procedimento
Le parti attrici hanno, uno actu, domandato al Collegio arbitrale di
«dichiarare che le infrazioni di cui all’incolpazione delle ricorrenti si sono
prescritte il 30-6-2007 e quindi annullare la delibera della Corte di Giustizia
Federale che non ha rilevato la prescrizione ed ha confermato la
penalizzazione delle ricorrenti di dieci punti in classifica da scontare nella
corrente stagione 2007-2008. In via subordinata voglia nel merito annullare la
penalizzazione di punti in classifica e condannare le ricorrenti ad una pena
pecuniaria che riterrà congrua ed adeguata ai fatti. In via ulteriormente
gradata voglia ridurre la penalizzazione in termini più congrui ed adeguati ai
fatti».
Le attrici, invero, soffrono le predette sanzioni in quanto ritenute responsabili,
ex art. 2, comma 4, C.G.S., di violazione all’art. 32-bis delle N.O.I.F., con
irrogazione avvenuta per delibera della C.D. pubblicata in c.u. n. 158 del 6
giugno 2007 del Comitato regionale Marche avverso la quale è stato pure
respinto il reclamo alla Corte di Giustizia Federale in data 24 luglio 2007.
La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha resistito alla pretesa con difese in
rito e nel merito, le prime concludenti per la «inammissibilità delle istanze
avversarie», le seconde, «in subordine», addotte invece «per il loro rigetto»
(pg. 4 dell’ atto di resistenza).
Il Collegio, nominato in data 12 novembre 2007, si è riunito con le parti in data
13 dicembre 2007, ivi ritenenendo la causa matura per la decisione e così
invitando le parti alla discussione, cui è seguito l’invito al deposito di scritti
conclusivi. In realtà, soltanto la F.I.G.C. ha depositato «note di replica»,
peraltro con allegazioni documentali non autorizzate, e riferendo di una
«comparsa conclusionale avversaria» che (laddove redatta) al Collegio, per
difetto di deposito, è evidentemente rimasta ignota.
Decorso, comunque, il termine ultimo assegnato a beneficio delle parti, gli
arbitri si sono riuniti in conferenza personale e hanno deliberato il lodo sulla
base dei seguenti
Motivi
Preliminarmente il Collegio deve risolvere alcune questioni litis
ingressum impedientes:
a) se osti il fatto che «la decisione della Corte di Giustizia federale della
F.I.G.C. assunta nella riunione del 24 luglio 2007» -e «avverso» la quale è
stato proposto «ricorso per arbitrato» delle parti attrici- risulti avere
«ancora in corso la motivazione» (pg. 1 dell’atto introduttivo del presente
giudizio; cfr. anche verbale della riunione in data 13.12.2007);
b) se osti il fatto che sia stato proposto un «unico ricorso» per «due soggetti
titolari di situazioni giuridiche distinte e separate» (pg. 1 dell’atto di
resistenza).
Il Collegio ritiene che alcuna delle circostanze menzionate osti alla
procedibilità del giudizio fino alla decisione nel merito della presente
controversia.
aa) Nel caso in esame, la fattispecie esaustiva delle vie di ricorso interne alla
Federazione -che sostanzia il presupposto di ammissibilità dell’arbitrato- si è
perfezionata con la decisione irretrattabilmente assunta dalla C.G.F. nella
riunione del 24 luglio 2007, recante conferma della «delibera della
Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Marche della Lega
Nazionale Dilettanti della F.I.G.C., pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 158
del 6-6-2007 del Comitato Regionale Marche» (pg. 1 dell’atto introduttivo, cit.).
E’ evidente che non concorre alla integrazione del presupposto di
ammissibilità del procedimento arbitrale (e tanto meno integra una condizione
per la pronuncia di merito) un elemento -qual è la motivazione del
provvedimento che al presente arbitrato dà occasione necessaria- il quale
sostanzia piuttosto un profilo essenziale alla documentazione della decisione,
ma non alla decisione in quanto tale. Perciò, una decisione definitiva
dell’Ordinamento federale, ai fini che qui interessano, deve ritenersi
intervenuta sol che il deliberato di ultima istanza non sia ulteriormente
ritrattabile dall’organo che l’ha preso e, quindi, sia stato manifestato
debitamente, così avendo perso quell’organo di giustizia il potere di cui la
decisione stessa rappresenta la manifestazione consuntiva.
Del resto, è sufficiente considerare come, per consolidata giurisprudenza, la
stessa legittimazione dei soggetti che partecipano in collegio (come nel caso
in rilievo ora) alla deliberazione della decisione (mentre è essenziale che
sussista all’atto deliberativo, viceversa) può senza conseguenze dissolversi in
data immediatamente posteriore alla deliberazione, quando quei soggetti -che
pure più non potrebbero decidere- tuttavia rimangono ulteriormente titolati
(rectius: tenuti) a perfezionare il documento che (previa redazione dei motivi e
sottoscrizione) è destinato a contenere l’atto che essi hanno -a tempo debitoconcepito.
In definitiva, nelle ipotesi in cui la decisione di giustizia federale abbia, come
nella fattispecie che occupa, una manifestazione documentale diacronica,
così intendendosi il regolare avvicendamento del solo dispositivo (prima) e
(quindi) della delibera completa anche dei relativi motivi, il posteriore
momento in cui viene in essere quest’ultima -se certamente consente la
ineludibile decorrenza dei termini decadenziali per il procedimento di
(conciliazione e) arbitrato presso questa Camera (artt. 5, comma 1 e 8,
comma 6, Reg.)- non può rappresentare (anche) un termine ne ante quem per
la proposizione della domanda di (conciliazione e di) arbitrato, sotto pena -in
aggiunta a quanto si è detto- di un’ altrimenti ingiustificabile traslazione in
capo alla parte avversaria della «Federazione sportiva nazionale» delle
negative conseguenze (anche in termini di accesso utile alla giustizia sportiva
e non) di eventuali e non dovuti ritardi ascrivibili (comunque) ad organi della
medesima Federazione, esattamente come nel caso che occupa.
bb) Il cumulo soggettivo a latere actoris è istituto generale del processo
civile, praticabile per giurisprudenza consolidata anche nelle strutture giudiziali
di tipo più autenticamente impugnatorio (come per esempio nel c.d.
contenzioso tributario) e che rimane giustificato anche dalla mera identità di
questioni (di fatto o di diritto), almeno finchè proprio il corso unitario non si
renda motivo di un procedimento da ritenere «più gravoso» (art. 103 c.p.c.).
Pertanto, neppure la circostanza del promovimento unitario di istanze arbitrali
sostanzialmente autonome impedisce l’esame del merito delle rispettive
controversie che, pertanto, si offrono all’esame congiunto del Collegio.
Quanto al merito, però, rimane ancora preliminare l’esame della
questione di prescrizione della sanzione applicata alle Associazioni ricorrenti,
le quali ritengono che si debba ora per allora «dichiarare che le infrazioni si
sono prescritte il 30-6-2007 e quindi annullare la delibera della Corte di
Giustizia Federale che non ha rilevato la prescrizione» (cfr. «conclusioni»
dell’atto introduttivo, cit.). Sennonchè, di là di ogni possibile obiezione circa
l’avvenuta maturazione del periodo estintivo degli effetti delle violazioni alla
data del 30 giugno 2007 (questioni legate essenzialmente all’applicazione
«retroattiva» del C.G.S. entrato in vigore, difatti, il giorno successivo, e la
presenza di atti interruttivi anteriori), alcuna pronuncia virtualmente
rescindente della decisione (sia pure immotivata) presa dalla Corte di
Giustizia Federale può essere qui assunta per la denuncia di omessa
«rilevazione» della prescrizione (o, come altrimenti dicono le Associazioni
attrici, di omissione nel «prendere atto» del fenomeno estintivo), e ciò in
quanto non viene dalle stesse neppure allegata la circostanza della relativa
eccezione dell’interessata, necessaria per principio generale (art. 2938 c.c.).
Poiché la decisione della Corte di Giustizia Federale è stata «assunta nella
riunione del 24 luglio 2007», vale a dire successivamente all’entrata in vigore
della fonte asseritamente produttiva dell’effetto estintivo (1° luglio 2007), non
consta alcuna attività delle parti che (godendo del «diritto di essere sentite»:
art. 33, comma 3, C.G.S.) risulti (in qualsivoglia maniera) intesa a far valere la
relativa eccezione, senza la quale la pretesa dichiarazione -peraltro non
dovuta per ragioni che qui rimangono assorbite- era da considerare in ogni
caso impedita.
Insomma, non può il Collegio, adesso, superare, già in linea puramente
astratta, la preclusione in cui è incorsa la parte interessata nel corso del
procedimento federale (e non, come sostiene la difesa della F.I.G.C., nell’
ambito del procedimento conciliativo che ha preceduto il presente giudizio) e,
così, in sede virtualmente rescindente, non può il Collegio stesso rimuovere,
per il motivo in esame, la decisione confermativa della sanzione.
Le Associazioni promotrici del giudizio, in relazione alle gare disputate dai
propri calciatori in posizione di irregolarità nel tesseramento relativamente al
campionato 2006-7 e alle conseguenti sanzioni irrogate loro per il campionato
successivo (10 punti di penalizzazione) oltre che pecuniarie (€ 2.000,00, di
ammenda), non contestano i fatti causativi della sanzione né la loro
riconducibilità nella fattispecie punitiva astratta, e ammettono che «il calciatore
dilettante, raggiunti i 25 anni di età, […] doveva considerarsi svincolato ogni
anno», con il conseguente onere di nuovo tesseramento (sia pure con la
medesima Associazione) all’inizio della stagione sportiva successiva, onere
che nella fattispecie, viceversa, non era stato assolto benchè i giocatori
avessero partecipato alle gare. Ciononostante, le parti attrici lamentano un
trattamento sanzionatorio non adeguato alla rivendicata «buona fede
sportiva» né al trattamento comparativamente riservato a soggetti terzi in casi
analoghi.
Né l’una né l’altra causa petendi hanno pregio:
1) non la c.d. «buona fede sportiva», perché la sanzione irrogata ai sensi
dell’art. 2, comma 4, C.G.S. alle Associazioni per la violazione di norme
federali non presuppone(va) come indefettibile l’elemento intenzionale degli
agenti, nè più in generale ricorrono nell’ordinamento federale le caratteristiche
proprie dell’error juris scusabile (v. anche art. 2 C.G.S. entrato in vigore il 1°
luglio 2007);
2) non la disparità di trattamento di situazioni analoghe, perché i tertia
comparationis addotti dalla difesa interessata sono palesemente inutilizzabili
(per ragioni di alterità soggettiva degli organi di giustizia e delle parti in causa
nonché di alterità oggettiva delle situazioni considerate) al fine di dedurne una
manifesta irragionevolezza o abnormità propria del trattamento riservato alla
peculiare fattispecie qui soggetta a giudizio.
Dunque, se le ragioni della domanda non sono tali da portare
necessariamente alla rideterminazione sanzionatoria (nel che consiste il solo
petitum sostanziale delle parti attrici), al Collegio insediato presso la Camera
di conciliazione e arbitrato non può essere sollecitato un puro e semplice
esercizio rinnovato dei poteri discrezionali che il singolo Ordinamento federale
attribuisce agli inerenti organi di giustizia, di talchè quando questi ne hanno
fatto esercizio legittimo e non eccedente i parametri normativi e logici che
presidiano la speciale attività di giudizio non è consentita alcuna altra
sovrapposizione valutativa in quanto tale, dalla quale -pertanto- anche questi
arbitri doverosamente si astengono.
Anche in considerazione della novità di alcuni dei temi di decisione,
sussistono giusti motivi per ritenere che nessuna delle parti ha diritto di
ripetere dall’altra le spese del procedimento e per assistenza difensiva.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia e disattesa
ogni altra richiesta o eccezione, così provvede:
• rigetta le domande proposte da U. S. Tavoleto a.s.d., in persona del
legale rapp.te p.t. Bruno Sartori, e A.S.D. Belforte Calcio, in persona del
legale rapp.te p.t. Luigi Grassi, con «ricorso per arbitrato» in data 26 ottobre
2007, prot. n. 2086;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e
per assistenza difensiva;
• dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al
pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei
diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;
• manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente provvedimento.
Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri
riuniti in Roma in data 11 gennaio 2008, e sottoscritto in numero di quattro
originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati:
F.to Ferruccio Auletta
F.to Angelo Piazza
F.to Silvestro Maria Russo