CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 gennaio 2008 – U. S. Tavoleto a.s.d. – A.S.D. Belforte Calcio contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 gennaio 2008 – U. S. Tavoleto a.s.d. - A.S.D. Belforte Calcio contro Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. prof. Ferruccio Auletta Presidente Avv. prof. Angelo Piazza Arbitro Cons. Silvestro Maria Russo Arbitro nominato in data 12 novembre 2007 ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”), riunito in conferenza personale in data 11 gennaio 2008, in Roma, ha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato promosso da: U. S. Tavoleto a.s.d., in persona del legale rapp.te p.t. Bruno sartori, con sede in Tavoleto (PU) alla via Gurkha s.n.c., c.f. 01485770414 e A.S.D. Belforte Calcio, in persona del legale rapp.te p.t. Luigi Grassi, con sede in Pesaro (PU), via Raffaello Sanzio n. 28, c.f. 02146870411 entrambe elettivamente domiciliate in Tivoli, via Boselli n. 16, presso l’avv. Stefano Saccucci che le rappresenta e assiste attori contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente dr Giancarlo Abete, con sede in Roma, via G. Allegri n. 14, elettivamente domiciliata in Roma, via Po, 9, presso lo studio dell’ avv. Mario Gallavotti che la rappresenta e assiste convenuta Fatto e svolgimento del procedimento Le parti attrici hanno, uno actu, domandato al Collegio arbitrale di «dichiarare che le infrazioni di cui all’incolpazione delle ricorrenti si sono prescritte il 30-6-2007 e quindi annullare la delibera della Corte di Giustizia Federale che non ha rilevato la prescrizione ed ha confermato la penalizzazione delle ricorrenti di dieci punti in classifica da scontare nella corrente stagione 2007-2008. In via subordinata voglia nel merito annullare la penalizzazione di punti in classifica e condannare le ricorrenti ad una pena pecuniaria che riterrà congrua ed adeguata ai fatti. In via ulteriormente gradata voglia ridurre la penalizzazione in termini più congrui ed adeguati ai fatti». Le attrici, invero, soffrono le predette sanzioni in quanto ritenute responsabili, ex art. 2, comma 4, C.G.S., di violazione all’art. 32-bis delle N.O.I.F., con irrogazione avvenuta per delibera della C.D. pubblicata in c.u. n. 158 del 6 giugno 2007 del Comitato regionale Marche avverso la quale è stato pure respinto il reclamo alla Corte di Giustizia Federale in data 24 luglio 2007. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha resistito alla pretesa con difese in rito e nel merito, le prime concludenti per la «inammissibilità delle istanze avversarie», le seconde, «in subordine», addotte invece «per il loro rigetto» (pg. 4 dell’ atto di resistenza). Il Collegio, nominato in data 12 novembre 2007, si è riunito con le parti in data 13 dicembre 2007, ivi ritenenendo la causa matura per la decisione e così invitando le parti alla discussione, cui è seguito l’invito al deposito di scritti conclusivi. In realtà, soltanto la F.I.G.C. ha depositato «note di replica», peraltro con allegazioni documentali non autorizzate, e riferendo di una «comparsa conclusionale avversaria» che (laddove redatta) al Collegio, per difetto di deposito, è evidentemente rimasta ignota. Decorso, comunque, il termine ultimo assegnato a beneficio delle parti, gli arbitri si sono riuniti in conferenza personale e hanno deliberato il lodo sulla base dei seguenti Motivi Preliminarmente il Collegio deve risolvere alcune questioni litis ingressum impedientes: a) se osti il fatto che «la decisione della Corte di Giustizia federale della F.I.G.C. assunta nella riunione del 24 luglio 2007» -e «avverso» la quale è stato proposto «ricorso per arbitrato» delle parti attrici- risulti avere «ancora in corso la motivazione» (pg. 1 dell’atto introduttivo del presente giudizio; cfr. anche verbale della riunione in data 13.12.2007); b) se osti il fatto che sia stato proposto un «unico ricorso» per «due soggetti titolari di situazioni giuridiche distinte e separate» (pg. 1 dell’atto di resistenza). Il Collegio ritiene che alcuna delle circostanze menzionate osti alla procedibilità del giudizio fino alla decisione nel merito della presente controversia. aa) Nel caso in esame, la fattispecie esaustiva delle vie di ricorso interne alla Federazione -che sostanzia il presupposto di ammissibilità dell’arbitrato- si è perfezionata con la decisione irretrattabilmente assunta dalla C.G.F. nella riunione del 24 luglio 2007, recante conferma della «delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Marche della Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C., pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 158 del 6-6-2007 del Comitato Regionale Marche» (pg. 1 dell’atto introduttivo, cit.). E’ evidente che non concorre alla integrazione del presupposto di ammissibilità del procedimento arbitrale (e tanto meno integra una condizione per la pronuncia di merito) un elemento -qual è la motivazione del provvedimento che al presente arbitrato dà occasione necessaria- il quale sostanzia piuttosto un profilo essenziale alla documentazione della decisione, ma non alla decisione in quanto tale. Perciò, una decisione definitiva dell’Ordinamento federale, ai fini che qui interessano, deve ritenersi intervenuta sol che il deliberato di ultima istanza non sia ulteriormente ritrattabile dall’organo che l’ha preso e, quindi, sia stato manifestato debitamente, così avendo perso quell’organo di giustizia il potere di cui la decisione stessa rappresenta la manifestazione consuntiva. Del resto, è sufficiente considerare come, per consolidata giurisprudenza, la stessa legittimazione dei soggetti che partecipano in collegio (come nel caso in rilievo ora) alla deliberazione della decisione (mentre è essenziale che sussista all’atto deliberativo, viceversa) può senza conseguenze dissolversi in data immediatamente posteriore alla deliberazione, quando quei soggetti -che pure più non potrebbero decidere- tuttavia rimangono ulteriormente titolati (rectius: tenuti) a perfezionare il documento che (previa redazione dei motivi e sottoscrizione) è destinato a contenere l’atto che essi hanno -a tempo debitoconcepito. In definitiva, nelle ipotesi in cui la decisione di giustizia federale abbia, come nella fattispecie che occupa, una manifestazione documentale diacronica, così intendendosi il regolare avvicendamento del solo dispositivo (prima) e (quindi) della delibera completa anche dei relativi motivi, il posteriore momento in cui viene in essere quest’ultima -se certamente consente la ineludibile decorrenza dei termini decadenziali per il procedimento di (conciliazione e) arbitrato presso questa Camera (artt. 5, comma 1 e 8, comma 6, Reg.)- non può rappresentare (anche) un termine ne ante quem per la proposizione della domanda di (conciliazione e di) arbitrato, sotto pena -in aggiunta a quanto si è detto- di un’ altrimenti ingiustificabile traslazione in capo alla parte avversaria della «Federazione sportiva nazionale» delle negative conseguenze (anche in termini di accesso utile alla giustizia sportiva e non) di eventuali e non dovuti ritardi ascrivibili (comunque) ad organi della medesima Federazione, esattamente come nel caso che occupa. bb) Il cumulo soggettivo a latere actoris è istituto generale del processo civile, praticabile per giurisprudenza consolidata anche nelle strutture giudiziali di tipo più autenticamente impugnatorio (come per esempio nel c.d. contenzioso tributario) e che rimane giustificato anche dalla mera identità di questioni (di fatto o di diritto), almeno finchè proprio il corso unitario non si renda motivo di un procedimento da ritenere «più gravoso» (art. 103 c.p.c.). Pertanto, neppure la circostanza del promovimento unitario di istanze arbitrali sostanzialmente autonome impedisce l’esame del merito delle rispettive controversie che, pertanto, si offrono all’esame congiunto del Collegio. Quanto al merito, però, rimane ancora preliminare l’esame della questione di prescrizione della sanzione applicata alle Associazioni ricorrenti, le quali ritengono che si debba ora per allora «dichiarare che le infrazioni si sono prescritte il 30-6-2007 e quindi annullare la delibera della Corte di Giustizia Federale che non ha rilevato la prescrizione» (cfr. «conclusioni» dell’atto introduttivo, cit.). Sennonchè, di là di ogni possibile obiezione circa l’avvenuta maturazione del periodo estintivo degli effetti delle violazioni alla data del 30 giugno 2007 (questioni legate essenzialmente all’applicazione «retroattiva» del C.G.S. entrato in vigore, difatti, il giorno successivo, e la presenza di atti interruttivi anteriori), alcuna pronuncia virtualmente rescindente della decisione (sia pure immotivata) presa dalla Corte di Giustizia Federale può essere qui assunta per la denuncia di omessa «rilevazione» della prescrizione (o, come altrimenti dicono le Associazioni attrici, di omissione nel «prendere atto» del fenomeno estintivo), e ciò in quanto non viene dalle stesse neppure allegata la circostanza della relativa eccezione dell’interessata, necessaria per principio generale (art. 2938 c.c.). Poiché la decisione della Corte di Giustizia Federale è stata «assunta nella riunione del 24 luglio 2007», vale a dire successivamente all’entrata in vigore della fonte asseritamente produttiva dell’effetto estintivo (1° luglio 2007), non consta alcuna attività delle parti che (godendo del «diritto di essere sentite»: art. 33, comma 3, C.G.S.) risulti (in qualsivoglia maniera) intesa a far valere la relativa eccezione, senza la quale la pretesa dichiarazione -peraltro non dovuta per ragioni che qui rimangono assorbite- era da considerare in ogni caso impedita. Insomma, non può il Collegio, adesso, superare, già in linea puramente astratta, la preclusione in cui è incorsa la parte interessata nel corso del procedimento federale (e non, come sostiene la difesa della F.I.G.C., nell’ ambito del procedimento conciliativo che ha preceduto il presente giudizio) e, così, in sede virtualmente rescindente, non può il Collegio stesso rimuovere, per il motivo in esame, la decisione confermativa della sanzione. Le Associazioni promotrici del giudizio, in relazione alle gare disputate dai propri calciatori in posizione di irregolarità nel tesseramento relativamente al campionato 2006-7 e alle conseguenti sanzioni irrogate loro per il campionato successivo (10 punti di penalizzazione) oltre che pecuniarie (€ 2.000,00, di ammenda), non contestano i fatti causativi della sanzione né la loro riconducibilità nella fattispecie punitiva astratta, e ammettono che «il calciatore dilettante, raggiunti i 25 anni di età, […] doveva considerarsi svincolato ogni anno», con il conseguente onere di nuovo tesseramento (sia pure con la medesima Associazione) all’inizio della stagione sportiva successiva, onere che nella fattispecie, viceversa, non era stato assolto benchè i giocatori avessero partecipato alle gare. Ciononostante, le parti attrici lamentano un trattamento sanzionatorio non adeguato alla rivendicata «buona fede sportiva» né al trattamento comparativamente riservato a soggetti terzi in casi analoghi. Né l’una né l’altra causa petendi hanno pregio: 1) non la c.d. «buona fede sportiva», perché la sanzione irrogata ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S. alle Associazioni per la violazione di norme federali non presuppone(va) come indefettibile l’elemento intenzionale degli agenti, nè più in generale ricorrono nell’ordinamento federale le caratteristiche proprie dell’error juris scusabile (v. anche art. 2 C.G.S. entrato in vigore il 1° luglio 2007); 2) non la disparità di trattamento di situazioni analoghe, perché i tertia comparationis addotti dalla difesa interessata sono palesemente inutilizzabili (per ragioni di alterità soggettiva degli organi di giustizia e delle parti in causa nonché di alterità oggettiva delle situazioni considerate) al fine di dedurne una manifesta irragionevolezza o abnormità propria del trattamento riservato alla peculiare fattispecie qui soggetta a giudizio. Dunque, se le ragioni della domanda non sono tali da portare necessariamente alla rideterminazione sanzionatoria (nel che consiste il solo petitum sostanziale delle parti attrici), al Collegio insediato presso la Camera di conciliazione e arbitrato non può essere sollecitato un puro e semplice esercizio rinnovato dei poteri discrezionali che il singolo Ordinamento federale attribuisce agli inerenti organi di giustizia, di talchè quando questi ne hanno fatto esercizio legittimo e non eccedente i parametri normativi e logici che presidiano la speciale attività di giudizio non è consentita alcuna altra sovrapposizione valutativa in quanto tale, dalla quale -pertanto- anche questi arbitri doverosamente si astengono. Anche in considerazione della novità di alcuni dei temi di decisione, sussistono giusti motivi per ritenere che nessuna delle parti ha diritto di ripetere dall’altra le spese del procedimento e per assistenza difensiva. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia e disattesa ogni altra richiesta o eccezione, così provvede: • rigetta le domande proposte da U. S. Tavoleto a.s.d., in persona del legale rapp.te p.t. Bruno Sartori, e A.S.D. Belforte Calcio, in persona del legale rapp.te p.t. Luigi Grassi, con «ricorso per arbitrato» in data 26 ottobre 2007, prot. n. 2086; • dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; • dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; • manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente provvedimento. Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti in Roma in data 11 gennaio 2008, e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati: F.to Ferruccio Auletta F.to Angelo Piazza F.to Silvestro Maria Russo
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