COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 DEL 30 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 86 del Sig. FRANCO Francesco (società F.C. REAL SERSALE) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 27 del 16.01.2008 (Squalifica per TRE giornate).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 93 DEL 30 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 86 del Sig. FRANCO Francesco (società F.C. REAL SERSALE)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 27 del 16.01.2008 (Squalifica per TRE giornate).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che i fatti ascritti vanno diversamente valutati, poiché il calciatore Franco Francesco, che è stato sanzionato con la squalifica di tre giornate per atto di violenza contro un avversario a gioco fermo, ha colpito l’avversario con una gomitata definita “non violenta” in referto arbitrale;
che, pertanto, valutata l’entità del gesto antisportivo, ma non violento, appare conforme a giustizia ridurre la sanziona a due giornate;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore FRANCO Francesco a DUE giornate di gara.
dispone, infine, restituirsi la tassa versata.
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