COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 DEL 30 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 87 della società F.C. REAL FILADELFIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°13 del 16.01.2008 (Squalifica calciatori CARUSO Pietro e SERRATORE Francesco per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 DEL 30 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 87 della società F.C. REAL FILADELFIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°13 del 16.01.2008 (Squalifica calciatori CARUSO Pietro e SERRATORE Francesco per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca dal referto arbitrale che i due calciatori della società reclamante, Caruso Pietro e Serratore Francesco, hanno tenuto un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro; considerato che non sono emersi elementi tali da indurre la presente Commissione a valutare diversamente i fatti o a confutare il contenuto del referto che rappresenta prova privilegiata; considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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