COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 DEL 30 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE STRALCIO RECLAMO N. 89 della società A.S. ALLARESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n°32 del 16.01.2008 (Punizione sportiva perdita della gara (Athletes World Pizzo – Allarese) con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 50,00, squalifica calciatore CARE’ Bruno per CINQUE gare, squalifica calciatori DE MASI Ilario Rocco, IERACE Giuseppe e SUPPA Antonio per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 DEL 30 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE STRALCIO RECLAMO N. 89 della società A.S. ALLARESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n°32 del 16.01.2008 (Punizione sportiva perdita della gara (Athletes World Pizzo – Allarese) con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 50,00, squalifica calciatore CARE’ Bruno per CINQUE gare, squalifica calciatori DE MASI Ilario Rocco, IERACE Giuseppe e SUPPA Antonio per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA 1) dal rapporto arbitrale appare indubitabile che i calciatori della società Allarese si sono resi responsabili dei comportamenti loro addebitati. In particolare il calciatore Carè Bruno si rendeva responsabile di comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti del direttore di gara, il quale veniva accerchiato da vari calciatori della società Allarese, De Masi Ilario, Ierace Giuseppe e Suppa Antonio che lo minacciavano inducendo l’arbitro a decretare la sospensione della gara. 2) Ferma e impregiudicata la questione oggetto di reclamo in ordine alla richiesta di ripetizione della gara e l’ammenda alla società, ed esaminando le posizioni dei giocatori, le sanzioni comminate dal primo giudice appaiono eccesive rispetto alla entità dei fatti accertati e devono essere congruamente ridotte: P.Q.M. Questa Commissione Disciplinare Territoriale delibera di : ridurre la squalifica inflitta al calciatore CARE’ Bruno a QUATTRO giornate di gara; riduce la squalifica inflitta a carico dei calciatori DE MASI Ilario Rocco, IERACE Giuseppe e SUPPA Antonio a TRE giornate di gara; riserva ogni decisione anche in ordine alla tassa di reclamo.
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