COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 DEL 5 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 90 del Sig. USSIA Luciano (società F.C. Guardavalle A.S.D.) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 86 del 16.01.2008 (Inibizione fino al 05.04.2008).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 96 DEL 5 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 90 del Sig. USSIA Luciano (società F.C. Guardavalle A.S.D.)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 86 del 16.01.2008 (Inibizione fino al 05.04.2008).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;
ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo come descritti in referto;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del Sig. Ussia Luciano, dirigente della società Guardavalle, reo di aver tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro e fine gara, per aver protestato vivacemente con frasi offensive ed ingiuriose, strattonandola per un braccio e per aver finto di colpirlo;
che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione comminata dal Giudice Sportivo;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. USSIA luciano fino al 25 FEBBRAIO 2008;
dispone, infine, restituirsi la tassa.
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