COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 DEL 5 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 95 della società A.S. ISONZO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 16.01.2008 (Squalifica calciatore CITRINITI Antonio fino al 15.03.2008).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 96 DEL 5 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 95 della società A.S. ISONZO CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 16.01.2008 (Squalifica calciatore CITRINITI Antonio fino al 15.03.2008).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilavato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a carico del calciatore Citriniti Antonio, reo di aver insultato l’arbitro dopo una decisione a lui contraria, tentando di colpire lo stesso con uno schiaffo e non riuscendovi solo grazie al provvidenziale intervento di un compagno di squadra, è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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