COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 12 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 99 del Sig. TRIMMELITI Tommaso (società A.S. Filogaso) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 90 del 23.01.2008 (Squalifica fino al 14.03.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 12 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 99 del Sig. TRIMMELITI Tommaso (società A.S. Filogaso) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 90 del 23.01.2008 (Squalifica fino al 14.03.2008). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Trimmeliti Tommasosi è reso responsabile di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara che veniva strattonato ripetutamente per la maglia; considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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