COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 12 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 104 del Sig. POLIMENI Evans (società Calabria Ora C/5) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°27 del 23.01.2008 (Squalifica fino al 31.05.2010).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 12 FEBBRAIO 2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 104 del Sig. POLIMENI Evans (società Calabria Ora C/5)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato
Ufficiale n°27 del 23.01.2008 (Squalifica fino al 31.05.2010).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il ricorrente;
ritenuto che dal rapporto arbitrale e dal supplemento risulta in maniera chiara ed inequivoca che a fine gara il calciatore Polimeni
Evans profferiva nei confronti dell’arbitro espressioni offensive e minacciose colpendo quest’ultimo con una mano sul volto che
provocava allo stesso un forte dolore ed un appannamento della vista;
ritenuto, altresì, che lo stesso calciatore entrava a fine gara nello spogliatoio arbitrale abusivamente reiterando il comportamento
offensivo;
considerato, tuttavia, che appare conforme a giustizia contenere la sanzione inflitta;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore POLIMENI Evans fino al 31 NOVEMBRE 2009;
dispone, infine, restituirsi la tassa.
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