COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 06/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.MONTEBELLO avverso ammenda _ 100 per intemperanza tesserati delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 29 del 23.1.2008 gara REGGIO CALCIO – MONTEBELLO del 20.1.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 06/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.MONTEBELLO avverso ammenda _ 100 per intemperanza tesserati delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 29 del 23.1.2008 gara REGGIO CALCIO – MONTEBELLO del 20.1.2008 L’U.S.MONTEBELLO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che, da quando ha realizzato la rete del pareggio “è iniziato un clima ostile e contestatore da parte della squadra locale(in particolare l’allenatore), che è continuato nella zona spogliatoi. A questo proposito, a fine partita, il ns.allenatore ha radunato la squadra centro campo per evitare spiacevoli situazioni. Resta evidente a questo punto che da parte nostra, ottenuto un risultato positivo e soddisfacente, non potevano sussistere condizioni offensive, né tanto meno provocatorie nei confronti del direttore di gara”. Chiede un riscontro positivo. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che a fine gara alcuni tesserati dell’U.S.MONTEBELLO, non identificati, tenevano un comportamento offensivo e provocatorio nei confronti dei componenti la compagine avversaria, e non nei confronti dell’arbitro, d e l i b e r a - di ridurre a _ 50 l’ammontare dell’ammenda a carico dell’U.S.MONTEBELLO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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