COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 37 DEL 31.01.2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.S.D. PAGNACCO (campionato Seconda Categoria girone B) in merito alla squalifica fino al 30.04.2008 a carico del proprio calciatore JAKAJ Edmond (in C.U. N°32 del 03.01.2008).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 37 DEL 31.01.2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.S.D. PAGNACCO (campionato Seconda Categoria girone B) in merito alla squalifica fino al 30.04.2008 a carico del proprio calciatore JAKAJ Edmond (in C.U. N°32 del 03.01.2008). Con tempestivo reclamo la A.S.D. PAGNACCO chiedeva “l’annullamento, revoca o riduzione della squalifica” che il G.S.R. ha inflitto al calciatore JAKAJ Edmond con la seguente motivazione: Ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. d) C.G.S. perché, all’atto del triplice fischio di chiusura dell’incontro, all’interno del recinto di gioco, raccoglieva il pallone con le mani e, da una distanza di circa 3-4 metri, lo lanciava volontariamente e violentemente (sempre con le mani) verso l’arbitro, colpendolo sul braccio sinistro; perché, all’esibizione del cartellino rosso da parte del direttore di gara, si avvicinava ulteriormente a quest’ultimo con atteggiamento minaccioso, venendo bloccato da alcuni compagni quando era a 20-30 centimetri dall’arbitro stesso; a seguito di tale condotta violenta perpetrata nei confronti dell’arbitro, quest’ultimo non ha subito alcuna conseguenza lesiva. Nel reclamo, la società mirava a far derubricare la violazione contestata al proprio calciatore a mero “gesto di stizza”, e lamentava l’inconsistenza del concetto di “aria minacciosa” descritta dall’arbitro con riferimento alla condotta del calciatore dopo la notifica dell’espulsione. Ritenuto opportuno richiedere preliminarmente e direttamente all’arbitro un ulteriore supplemento di rapporto, la C.D.T. lo convocava personalmente per l’udienza del 25.01.08. L’arbitro, nel confermare i fatti come descritti nel proprio referto, precisava, tra l’altro, la dinamica del lancio del pallone, ed ha descritto precisamente come il calciatore si sia chinato, abbia preso il pallone in mano, e lo abbia lanciato con forza nella sua direzione; la traiettoria della palla è stata tesa. L’arbitro ha cercato istintivamente di schivarsi senza riuscire a farlo. Il colpo lo ha attinto al braccio e gli ha procurato il lieve dolore dell’impatto sul momento, senza alcuna conseguenza. In ordine alla seconda contestazione mossa al calciatore, l’arbitro ha precisato che lo stesso, dopo la notifica dell’espulsione, gli è venuto incontro “con passo deciso, sguardo truce, chiudendo le mani a pugno ma tenute basse a braccia distese, e gonfiando il petto”. L’arbitro ha aggiunto di aver anche percepito il “digrignare dei denti”. Il calciatore si è avvicinato sino a 20, 30 centimetri dalla sua persona, quando è stato fermato da due compagni di squadra i quali lo hanno trattenuto e allontanato. Per convincerlo a questo, i due compagni di squadra hanno dovuto vincere per qualche istante la ferma resistenza dello stesso JAKAJ. Il presidente della società, successivamente ascoltato dalla C.D.T., dopo aver ricevuto lettura dal vice presidente della C.D.T. del supplemento di rapporto dell’arbitro, ha portato le scuse del calciatore ed ha confermato che il gesto compiuto è stato brutto ed antisportivo, ma ha comunque cercato di ridimensionare la posizione sanzionata dal G.S.R. nell’ambito di un gesto di stizza conseguito alla situazione venutasi a creare in campo, e ad una frase dell’arbitro a fine gara che può essere stata mal intesa dal calciatore, in quanto straniero, anche se ormai radicato in Italia. La società ha prodotto copiosa giurisprudenza del G.S.R. e della stessa C.D.T. degli ultimi due anni, che asseritamente riguarda casi analoghi, decisi con meno severità dalla Giustizia Sportiva locale. La C.D.T. reputa parzialmente fondato il reclamo ma osserva: quando siano mossi più addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento, come nella fattispecie, oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Per questo motivo non esiste un caso identico ad un altro, che possa essere giudicato nello stesso modo, e l’Organo di Giustizia Sportiva è sostanzialmente svincolato dai precedenti giurisprudenziali che la reclamante ha pur riccamente prodotto, mantenendo la propria autonomia di giudizio del caso concreto, ferma l’equità di valutazione. Poiché la C.D.T. deve valutare il comportamento dell’incolpato nel suo complesso in relazione ai fatti attribuiti, e poiché la sanzione da irrogare sarà unica anche se gli addebiti mossi nell’ambito del singolo procedimento sono più d’uno, detta unica pena dovrà venire graduata alla luce di tutti i fatti e gli elementi risultanti dall’istruttoria, maturati nella considerazione che la condotta del calciatore non è consistita in un semplice gesto di stizza, ma dapprima in una vibrante e plateale protesta indirizzata con forza fisica nei confronti dell’arbitro, e successivamente continuata in una condotta che ha portato il calciatore faccia a faccia con l’arbitro, rimasta priva di peggiori esiti per una esitazione finale del calciatore, dettata anche e soprattutto dall’intervento esterno dei due compagni di squadra che hanno saputo, con modica difficoltà, riportarlo a più miti consigli. Dal contesto dei due episodi denunciati, differenti ma in rapida successione tra loro, perpetrati entrambi a giuoco fermo perché l’Arbitro aveva già fischiato la fine della gara, la C.D.T. ritiene che il calciatore, dopo aver già colpito l’arbitro con il pallone lanciato con forza con le mani, abbia posto in essere una condotta di gravissima minaccia, che non è trascesa per l’esitazione del tesserato che, nel breve tempo occorso per avvicinarsi all’arbitro con passo deciso, evidentemente ha avuto modo di riaversi parzialmente, e grazie al pronto intervento dei due compagni di squadra. Per questo felice ripensamento del calciatore, parte maturato interiormente e parte aiutato dall’intervento esterno, la C.D.T. considera di poter congruamente ridurre la squalifica, come da dispositivo. P.Q.M. La C.D.T. FVG, in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore Jakaj Edmond a tutto il 13.03.2008. Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it