COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 37 DEL 31.01.2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.S.D. VILLANOVA (Coppa Regione III Categoria) in merito alla squalifica fino al 13.02.2008 a carico del proprio calciatore NARDUCCI Andrea (in C.U. N° 33 del 10.01.2008).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 37 DEL 31.01.2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.S.D. VILLANOVA (Coppa Regione III Categoria) in merito alla squalifica fino al 13.02.2008 a carico del proprio calciatore NARDUCCI Andrea (in C.U. N° 33 del 10.01.2008). Con reclamo tempestivamente proposto la A.S.D. VILLANOVA chiedeva la “revisione” del provvedimento di squalifica che il G.S.R. ha inflitto al calciatore NARDUCCI Andrea con la seguente motivazione: Ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. d) C.G.S. per essere stato espulso al 13’ del secondo tempo per condotta violenta nei confronti di un avversario; perché dopo la fine dell’incontro, vedendo l’arbitro a circa 50 centimetri dalla porta, attraverso la quale si accede al corridoio che conduce allo spogliatoio della squadra ospite, apriva con veemenza tale porta, che colpiva il direttore di gara alla spalla e alla scapola sinistra, causandogli temporaneo dolore; tale azione è stata posta in essere dal Narducci con l’intento che la porta andasse a colpire l’arbitro, ma non per fargli male”. Con il proposto reclamo la società VILLANOVA si prefigge di ottenere una riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato assumendo che quest’ultimo “non si riconosce nella persona che ha effettuato tale azione” (quella cioè di aprire la porta al passaggio dell’arbitro per colpirlo) ed inoltre manifestando “riluttanza” per non aver il direttore di gara “dichiarato alcunché … all’atto dell’accadimento così da poter verificare oggettivamente gli effetti e soprattutto il riconoscimento del giocatore convocando subito il capitano della squadra”.- Osserva infine la Società reclamante che “l’indole calma” del Narducci escluderebbe il gesto a lui addebitato essendo impensabile che il giocatore, già in difetto per l’espulsione subita durante la gara, potesse in tal modo peggiorare la sua posizione. Esaminati gli atti la C.D.T. - FVG osserva quanto segue: - Nessun obbligo aveva l’arbitro di rendere alcuna dichiarazione in occasione del fatto verificatosi a gara conclusa presso gli spogliatoi né di convocare il capitano della squadra in cui milita il Narducci la cui conclamata “indole calma”, così come il fatto che egli non si riconosca nella persona che ha posto in essere il comportamento attestato dal direttore di gara, appaiono circostanze del tutto irrilevanti sul piano probatorio a far ritenere che lo stesso direttore di gara possa essere incorso in un errore nell’individuazione dell’autore del gesto contestato. - Così, nessun valido argomento probatorio è stato portato dalla reclamante a sostegno della sua tesi, e il fatto non può che restare confermato nella sua essenza per come riportato a referto dall’arbitro. Peraltro, comunque non è ipotizzabile un eventuale errore dell’arbitro nel riconoscere l’autore del fatto, laddove si consideri che l’episodio non è avvenuto in un momento di concitazione che vedesse coinvolte altre persone oltre al Narducci il quale, sia per la vicinanza all’ufficiale di gara che per essere già stato da lui sanzionato nel corso dell’incontro, è stato dallo stesso con precisione ed immediatamente riconosciuto, senza alcuna incertezza. - Quanto alla sanzione inflitta dal G.S.R. la stessa appare equa e, quindi, meritevole di conferma, considerando il complessivo comportamento tenuto dall’incolpato il quale, dopo essere stato espulso nel corso della gara per comportamento violento nei confronti di un avversario, dopo la conclusione della stessa, ha reiterato la sua condotta anche nei confronti dell’arbitro.- Con ciò dimostrando da un lato di non aver accettato la decisione adottata nei suoi confronti in campo, neppure dopo che l’incontro era terminato e che la tensione agonistica doveva essersi almeno stemperata; dall’altro di volersi comunque rifare, rivolgendosi con forza e per risentimento, nei confronti del direttore di gara che l’aveva sanzionato. P.Q.M. La C.D.T. FVG, respinge il reclamo e dispone di incamerare la relativa tassa.
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