COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 31/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE SETTE FILIPPO (TESS. VIGNANELLO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 24.1.2008 (Gara: CESANO – VIGNANELLO del 20.1.2008 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 99 del 31/01/2008
decisioni della commissione disciplinare territoriale
RECLAMO DEL CALCIATORE SETTE FILIPPO (TESS. VIGNANELLO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 24.1.2008
(Gara: CESANO – VIGNANELLO del 20.1.2008 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltato, come da richiesta, il calciatore;
considerato che la condotta posta in essere dal calciatore SETTE FILIPPO, per quanto irriguardosa nei confronti dell’arbitro, non era finalizzata ad arrecare un danno alla persona di quest’ultimo;
considerato quindi che può essere escluso un intento di natura violenta ma che il tutto possa essere ricondotto nell’ambito di una vibrata protesta;
ritenute pertanto parzialmente assumibili le motivazioni addotte a pripria difesa dal calciatore SETTE FILIPPO, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il ricorso e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore SETTE FILIPPO da 4 a 3 gare.
La tassa reclamo va restituita.
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