COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 07/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA ASSOCIAZIONE CALCIO ROCCAGORGA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL C.U. 91 DEL 17-1-2008 IN MERITO ALLA GARA CALCIO ROCCAGORGA – MARINA CLUB 2005 DEL 23-12-2007. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 07/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA ASSOCIAZIONE CALCIO ROCCAGORGA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL C.U. 91 DEL 17-1-2008 IN MERITO ALLA GARA CALCIO ROCCAGORGA – MARINA CLUB 2005 DEL 23-12-2007. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini l’ Associazione Calcio Roccagorga impugnava le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in merito alla gara in epigrafe, non disputata per assenza della squadra ospite, con le quali era stata decisa la ripetizione della gara riconosciuta la sussistenza del caso di forza maggiore. Nella decisione impugnata il Giudice aveva riconosciuto l’esistenza del legittimo impedimento costituito dal guasto del mezzo con cui la squadra del Marina Club 2005 di Marina di Minturno si stava recando in Roccagorga. Di tale decisione si duole la reclamante in quanto la documentazione allegata dalla controparte per giustificare il caso di forza maggiore sarebbe del tutto carente in quanto costituita esclusivamente dalla autocertificazione redatta dal dirigente accompagnatore e dalla dichiarazione della ditta noleggiatrice del mezzo guastatosi strada facendo; inoltre si eleva a sospetto il comportamento della squadra ospite che, malgrado la gara fosse fissata per le ore 11,00, sarebbe comunque giunta a Roccagorga alle ore 13,00, a tempo d’attesa abbondantemente scaduto, e dall’atteggiamento degli atleti e dei dirigenti si era dedotto che fossero incorsi in errore nell’orario di disputa della gara, ritenendo che stessa fosse programmata alle ore 14,30 e non alle 11,00 come era effettivamente. In sostanza, a detta della reclamante, l’allegata causa di forza maggiore ed i documenti prodotti maschererebbero un errore inescusabile in cui l’avversaria era caduta e tutto sarebbe volto ad evitare le sanzioni derivanti dalla rinuncia alla gara ed a ripetere la partita. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Tutte le considerazioni svolte dalla reclamante sono in effetti rispondenti ai documenti ufficiali con l’unica esclusione dell’atteggiamento tenuto dagli atleti e dirigenti avversari non appena giunti a Roccagorga che, essendosi l’Arbitro allontanato alle ore 12,00 dal campo di gioco, non è verificabile. E’ vero invece che il Marina Club 2005 giunse dopo le 13,00 al campo di Roccagorga in quanto di tale avvenimento vi è convergente affermazione sia nel primo reclamo del Marina Club 2005, teso a far dichiarare la causa di forza maggiore, sia nel reclamo di cui ci si occupa presentato dal Roccagorga. Ora, dai documenti allegati dal Marina Club 2005, apparirebbe che il pullman noleggiato ha subito un guasto tra le ore 8,30 (dichiarazione dell’autonoleggio) e le ore 9,00 (autocertificazione del dirigente) e quindi, presumendo generosamente che per arrivare a Roccagorga occorresse ancora un’ora di viaggio, sarebbe rimasto fermo in loco per almeno tre ore e mezza prima di ripartire. Orbene non si vede come possa giustificarsi il fatto che in tale lasso di tempo non si sia trovata la possibilità di avvertire l’avversaria degli avvenimenti e non si sia nemmeno pensato a telefonare ai numeri predisposti per le emergenze dall’AIA, così come è assurdo che si riparta alle ore 12,00 – 12,30 dal luogo del guasto per arrivare inutilmente a Roccagorga alle ore 13,00 – 13,30 per trovare l’impianto sportivo deserto, se non occupato da altre gare, in quanto presumibilmente alle ore 12,00 l’Arbitro, atteso il tempo di tolleranza, si doveva essere allontanato. Ma quel che più appare ingiustificabile è la circostanza che dalle ore 8,30 (orario del guasto riportato nella dichiarazione del noleggiatore) alle ore 11,45 scadenza del tempo di attesa, e quindi in oltre tre ore, non si siano potuti reperire mezzi di fortuna per raggiungere il campo di gioco, atteso che da Marina di Minturno a Roccagorga occorre, generosamente valutata, un’ ora di viaggio. E’ evidente che un guasto del mezzo, avvenuto a pochi chilometri dalla partenza, ben tre ore prima del termine utile del tempo di attesa, con un’ora di viaggio da percorrere, non costituisce valida causa di forza maggiore e quindi non può condividersi la tesi del primo giudice che tale causa ha riconosciuto. Questo senza considerare che la documentazione prodotta, proveniente solo dall’agenzia di noleggio auto, è totalmente carente in quanto sfornita di ulteriori validi elementi di supporto, quali l’intervento di pubbliche autorità o di soccorsi autorizzati, dei quali è inverosimile ipotizzare la totale assenza in una strada di grande traffico come la Via Flacca. Dall’accertamento dell’insussistenza della causa di forza maggiore deriva l’accoglimento del reclamo e l’irrogazione alla società responsabile delle sanzioni connesse alla rinuncia. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo comminando alla società Marina Club 2005 la punizione sportiva della perdita della gara della gara; Di comminare altresì alla società Marina Club 2005 le sanzioni accessorie della punizione di un punto in classifica e dell’ammenda di € 150,00 per prima rinuncia. La tassa reclamo va restituita.
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