COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 07/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PHOENIX 1774 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE IGLIOZZI CRISTIAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 91 DEL 17.1.2008 (Gara: PHOENIX 1774 – PALOMBARA del 13.1.2008 – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 07/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PHOENIX 1774 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE IGLIOZZI CRISTIAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 91 DEL 17.1.2008 (Gara: PHOENIX 1774 – PALOMBARA del 13.1.2008 – Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare Osservato che la ricorrente ha inoltrato a questo Organo di Giustizia Sportiva il ricorso in data 28.1.2008, oltre il termine previsto dall’art. 46 comma 4 del C.G.S, in quanto la Società avrebbe dovuto trasmetterlo entro sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale e cioè entro il 24.1.2008; visto l’art. 33 del C.G.S., questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso di cui trattasi confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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