COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 07/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CELTA PIGLIO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI FORMAGGI PAOLO, PICA MICHELE E PALONE RICCARDO (TESS. ATLETICO FUMONE) PARTECIPANTI ALLA GARA CELTA PIGLIO – ATLETICO FUMONE DEL 19.1.2008 CAMPIONATO III CATEGORIA FROSINONE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 07/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CELTA PIGLIO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI FORMAGGI PAOLO, PICA MICHELE E PALONE RICCARDO (TESS. ATLETICO FUMONE) PARTECIPANTI ALLA GARA CELTA PIGLIO – ATLETICO FUMONE DEL 19.1.2008 CAMPIONATO III CATEGORIA FROSINONE La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione dei tre tesserati della Società ATLETICO FUMONE in quanto a suo dire non regolarmente tesserati; osservato che, contrariamente a quanto asserito, i tesserati in questione hanno tutti acquisito validamente il vincolo con la Società ATLETICO FUMONE in data antecedente alla gara; considerato quindi che la posizione dei calciatori in questione è del tutto regolare; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo: CELTA PIGLIO – ATLETICO FUMONE 0 – 1 La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it