COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 07/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ AA. CC. N.C. REBIBBIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 24.1.2008 (Gara: AA. CC. N.C. REBIBBIA – BELLEGRA del 13.1.2008 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 103 del 07/02/2008
decisioni della commissione disciplinare territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ AA. CC. N.C. REBIBBIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 24.1.2008
(Gara: AA. CC. N.C. REBIBBIA – BELLEGRA del 13.1.2008 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che la reclamante contesta la decisione adottata dal Giudice Sportivo sostenendo l’insussistenza della causa di forza maggiore, riconosciuta nella medesima decisione, ed invocata dalla Società BELLEGRA;
osservato che la Società BELLEGRA ha allegato alla sua richiesta di ripetizione della gara una richiarazione dei Carabinieri locali che attestano la presenza di una copiosa nevicata e la parziale impraticabilità delle strade nella mattinata del 13.1.2008:
rilevato altresì che l’arbitro della gara TIVOLI – SEMPREVISA in programma a Trevi nel Lazio ha riferito di aver incontrato sul tragitto da Albano Laziale, sede di residenza, a Trevi, nei pressi dell’abitato di Fiuggi, una copiosa nevicata, tanto che riusciava a raggiungere il campo sportivo solo dopo molte peripezie e con l’aiuto dei Carabinieri ed in grave ritardo;
osservato infine che da informazioni assunte dal servizio meterologico tutta la zona compresa tra l’Olevanese e l’alta Ciociaria è stata interessata da copiosa ed improvvisa nevicata e corrispondono al vero, per diretta conoscenza della Commissione, le allegate condizioni di altitudine e di ripidità delle strade di accesso all’abitato di Bellegra;
ritenuto dunque che la decisione del primo Giudice è adeguata al caso e non merita censura
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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