COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 07/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ DON BOSCO GAETA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2008 A CARICO DEL CALCIATORE MUSETTI ADRIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 17/1/08 ( Gara: Sonnino – Don Bosco Gaeta del 13/1/08 – Camp. II Categoria )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 07/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' DON BOSCO GAETA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2008 A CARICO DEL CALCIATORE MUSETTI ADRIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 17/1/08 ( Gara: Sonnino - Don Bosco Gaeta del 13/1/08 - Camp. II Categoria ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro, osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il giocatore Musetti Adriano avrebbe calciato il pallone da una distanza di “ circa 15 metri ”, e che il pallone stesso non avrebbe affatto colpito l'Arbitro. Trattandosi di un gesto non violento, ma soltanto istintivo ed eseguito “ in segno di contestazione ”, si è pertanto invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che il giocatore Musetti, il quale durante la gara aveva protestato in continuazione, al termine dell'incontro aveva raccolto il pallone da terra con le mani, e lo aveva poi calciato con forza contro l'Arbitro, che si trovava ad una distanza di circa 4 metri, colpendo alle gambe e provocandogli un momentaneo dolore. Alla luce delle precisazioni fornite dall'Arbitro – le cui dichiarazioni, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede – risulta quindi confermata la sussistenza e la volontarietà del gesto compiuto dal giocatore nei confronti del Direttore di gara; gesto al quale deve attribuirsi certamente un connotato di violenza, ove si consideri che il pallone è stato calciato con forza, da breve distanza, e che lo stesso ha cagionato dolore all'Arbitro. Ribadita la gravità di tale comportamento, deve quindi considerarsi del tutto adeguata ed anzi appena congrua, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica del calciatore MUSETTI ADRIANO fino al 31 dicembre 2008. La tassa di reclamo va incamerata.
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