COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 07/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. R. MORANDI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2008 A CARICO DEL CALCIATORE CIOFFI GIOVANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 17/1/08 ( Gara: R. Morandi – Pontinia del 13/1/08 – Camp. Promozione )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 07/02/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' POL. R. MORANDI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2008 A CARICO DEL CALCIATORE CIOFFI GIOVANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 17/1/08 ( Gara: R. Morandi - Pontinia del 13/1/08 - Camp. Promozione ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di rapporto, l'Assistente dell'Arbitro, osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il giocatore Cioffi, contrariato per il fatto che l'Arbitro gli avesse fischiato un fuorigioco, in segno di protesta aveva calciato il pallone, che aveva poi colpito casualmente l'Assistente. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione, stante l'involontarietà del gesto. Ascoltato in sede di supplemento, l'Assistente dell'Arbitro ha riferito che il Cioffi, il quale si trovava ad una distanza di circa tre metri, dopo il fischio dell'Arbitro per fuorigioco, “ con gesto di stizza ” aveva calciato il pallone che aveva tra i piedi, pallone che lo aveva poi colpito sulla coscia destra, ma senza procurargli alcun dolore. Alla luce delle precisazioni fornite dall'Assistente, deve quindi escludersi ogni intento di natura violenta nei confronti di quest'ultimo da parte del calciatore, ed il calcio inferto al pallone andrà invece ricondotto ad un moto istintivo di protesta. Pur censurando tale gesto, la sanzione inflitta dovrà quindi essere rivisitata, dovendo rapportare la stessa alle effettive responsabilità del giocatore. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore CIOFFI GIOVANNI dal 31 dicembre 2008 al 15 aprile 2008. La tassa di reclamo va restituita.
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