COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°100 del 08/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. “AUDAX” PIOBBICO CALCIO avverso sanzioni merito gara Belforte – “Audax” Piobbico Calcio, del 16.1.2008 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 85 del 18.1.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°100 del 08/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. “AUDAX” PIOBBICO CALCIO avverso sanzioni merito gara Belforte – “Audax” Piobbico Calcio, del 16.1.2008 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” - Com. Uff. n. 85 del 18.1.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Paiardini Cristian, tesserato per la Reclamante, la sanzione della squalifica fino al 27 febbraio 2008 per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti di un calciatore e di un dirigente della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. “Audax” Piobbico Calcio, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva in relazione al reale svolgimento dei fatti. Deduceva la Reclamante la giovane età del calciatore sanzionato ed il particolare stato di tensione generale venutosi a creare al termine dell’incontro, nel quale peraltro il Paiardini, raggiunto da uno sputo, reagiva lanciandosi contro gli avversari, ma senza riuscire a colpire, sfiorando solo lievemente con un calcio un dirigente del Belforte che lo stava insultando e che cercava di colpirlo con la bandierina del calcio d’angolo. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che il calciatore sanzionato, al termine dell’incontro, cercò di aggredire un avversario, ma senza riuscirvi. Il Paiardini poi sferrò un calcio ad un dirigente della squadra avversaria, che questi cercò di parare, riuscendovi solo in parte. Il dirigente reagì dopo essere stato colpito. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • disattese le argomentazioni della Società in ordine alle dedotte provocazioni subite dal proprio tesserato, che non hanno trovato obiettivi riscontri; • ritenuto che la condotta violenta ascritta al calciatore Paiardini vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva, con la conseguente applicazione della sanzione ivi prevista; • ritenuto di poter aderire pertanto alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. “Audax” Piobbico Calcio, per l’effetto riducendo a quattro giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Paiardini Cristian. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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