COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°100 del 08/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ATLETICO BIVIO CASCINARE avverso sanzioni merito gara Atletico Bivio Cascinare – Pamar Civitanova, del’11.1.2008 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” – Com. Uff. n. 85 del 18.1.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°100 del 08/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ATLETICO BIVIO CASCINARE avverso sanzioni merito gara Atletico Bivio Cascinare – Pamar Civitanova, del’11.1.2008 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” - Com. Uff. n. 85 del 18.1.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Marchionni Fabrizio, tesserato per la Reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro prima e dopo l’espulsione. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Atletico Bivio Cascinare, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, accertatane l’eccessività, la riduzione della sanzione impugnata. A dire della Reclamante, il Marchionni si sarebbe limitato ad applaudire ironicamente l’Arbitro per due sue decisioni tecniche non condivise, senza toni minacciosi o altro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dagli atti ufficiali evidenzia che la condotta del Marchionni si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, priva di contenuti di concrete minacce nei confronti dell’Arbitro; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico Bivio Cascinare, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Marchionni Fabrizio. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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