COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 31 Gennaio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Reclamo della Società FRASSINETO in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore OLIVIERI Claudio nella gara REAL LENTESE – FRASSINETO del 9.12.2007 valida per il Campionato di Prima categoria – Girone B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32
del 31 Gennaio 2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Reclamo della Società FRASSINETO in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore OLIVIERI Claudio nella gara REAL LENTESE – FRASSINETO del 9.12.2007 valida per il Campionato di Prima categoria – Girone B
Il reclamo in oggetto con il quale la Società FRASSINETO lamenta l’illegittimo impiego da parte della Società REAL LENTESE del giocatore OLIVIERI Claudio in quanto tesserato per altra società al momento della disputa della gara in questione, deve essere dichiarato inammissibile.
Il reclamo in oggetto è stato infatti spedito in data 19.12.2007 con lettera raccomandata AR ovvero dieci giorni dopo la disputa della gara e quindi oltre il termine previsto dall’art.46 C.G.S (sette giorni)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso in oggetto.
Pone a carico della società FRASSINETO la tassa di reclamo non risultando versata.
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