COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 31 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI Gara: A.C. SALENTO FOOTBALL – POL. SALENTO S. ROSA del 17 Dicembre 2007.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 31 gennaio 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI
Gara: A.C. SALENTO FOOTBALL - POL. SALENTO S. ROSA del 17 Dicembre 2007. (Reclamo della
società SALENTO FOOTBALL avverso la squalifica del calciatore LISSA FRANCESCO in C.U. n° 24 del
27 Dicembre 2007).
Esaminati gli atti ufficiali;
sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
rilevato che:
l’istruttoria espletata ha confermato il comportamento volgare ed oltraggioso contestato all’incolpato;
che vengono disattese e rigettate le richieste di prove testimoniali invocate dalla reclamante, non
ammesse dal vigente Codice di Giustizia Sportiva in questa sede e circostanza;
che, tuttavia, può essere concessa una lieve riduzione della sanzione inflitta dal primo Giudice per meglio
adeguarla alla effettiva entità della infrazione contestata;
Tutto ciò premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del ricorso come innanzi proposto
DELIBERA
1. ridursi la sanzione a carico del calciatore LISSA FRANCESCO in squalifica a tutto il 15/5/2008 (Art.
19 - 1/F C.G.S.)
b) non addebitarsi la tassa visto l’esito del ricorso.
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