COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 7 febbraio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: A.S.D. VIRTUS LATERZA – ANDRISANI CALCIO 1995 TA del 16 Gennaio 2008.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 7 febbraio 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Gara: A.S.D. VIRTUS LATERZA - ANDRISANI CALCIO 1995 TA del 16 Gennaio 2008. (Reclamo della
società ANDRISANI CALCIO 1995 TA avverso la squalifica del calciatore ANDRISANI COSIMO in C.U. n°
37 del 24 Gennaio 2008).
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che: la sanzione inflitta appare congrua rispetto all’entità dei fatti ascritti al calciatore ANDRISANI
COSIMO, nonché in relazione al dettagliato referto arbitrale,
DELIBERA
rigettarsi il proposto ricorso ordinando l’addebito della tassa sul conto della società.
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