COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 07 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. VILLASIMIUS ( Campionato Juniores Regionale ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 10.01.2008. Gara Isili / Villasimius del 05.01.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 07 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. VILLASIMIUS ( Campionato Juniores Regionale ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 10.01.2008. Gara Isili / Villasimius del 05.01.2008. La società Villasimius proponeva rituale reclamo avverso la squalifica inflitta al proprio giocatore Giordano Luca sino alla data del 15.04.2008 per aver colpito, a gioco fermo, un giocatore avversario con una testata provocando allo stesso una lacerazione allo zigomo, per avere minacciato il direttore di gara con frasi volgari ritardando l’uscita dal campo per circa sette minuti e per avere, infine, inseguito sin dentro gli spogliatoi un giocatore avversario precedentemente espulso, non riuscendo nell’aggressione solo grazie all’intervento di altri giocatori. La reclamante assumeva che quanto riportato dall’arbitro nel rapporto di gara non rappresentava esattamente i fatti così come effettivamente svoltisi. Il direttore di gara, infatti, sosteneva che il giocatore dopo avere sferrato una violentissima testata sullo zigomo di un avversario provocando una lacerazione, si sarebbe scagliato minacciosamente nei suoi confronti proferendo delle frasi ingiuriose, ritardando per ben sette minuti la ripresa della gara e successivamente inseguendo un avversario con l’intento di aggredirlo, senza riuscirvi in quanto trattenuto da altri giocatori. La Commissione, esaminati gli atti ed in particolare presa visione della documentazione allegata dalla reclamante, nella specie il certificato medico attestante le lesioni subite dal proprio tesserato Giorgano Luca ( nel quale si evidenziano delle lesioni che hanno comportato diversi punti di sutura al volto), ritiene che, effettivamente, quanto contenuto nel rapporto di gara possa essere ritenuto in parte inverosimile in quanto il Giordano con tutta probabilità non avrebbe deliberatamente ritardato la ripresa del gioco, ma verosimilmente si sarebbe attardato per farsi medicare ( come sostiene la reclamante) e con tutta probabilità si sarebbe diretto negli spogliatoi in preda ad un’evidente stato di agitazione per quanto avvenuto senza, tuttavia, nessuna intenzione di aggredire qualcuno. Tali considerazioni si ricavano, infatti, dalla dinamica dei fatti attraverso una ricostruzione verosimile dell’accaduto, posto che il direttore di gara, seppure convocato, non si è presentato perché impegnato fuori sede. Ciò premesso e prescindendo dal fatto che il Giordano abbia, a sua volta, subito delle lesioni di una certa consistenza, delle quali in verità il direttore di gara non fa cenno nel rapporto, occorre affermare che il suo comportamento deve, comunque, essere censurato in quanto lo stesso si è reso protagonista di un fatto violento nei confronti di un avversario provocando a quest’ultimo un lacerazione nell’arcata sopraccigliare. La censura, però, non può determinare per i motivi esposti, una sanzione così lunga come indicata dal Giudice Sportivo, ma deve essere contenuta e limitata ad un periodo più breve e cioè sino alla data del 15.02.2008. Per questi motivi, la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Giordano Luca al 15 febbraio 2008 e dispone il non addebito della tassa.
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