COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 07 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. IS ARENAS ( Campionato Allievi Regionale ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 24.01.2008. Gara Is Arenas / Esseci Sigma del 20.01.2008.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 07 febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. IS ARENAS ( Campionato Allievi Regionale )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 24.01.2008.
Gara Is Arenas / Esseci Sigma del 20.01.2008.
La reclamante chiede siano ridotte le sanzioni disciplinari inflittegli dal Giudice Sportivo del C.R. Sardegna;
1) ammenda di Euro 100,00 e diffida perché il pubblico di casa, per tutta la durata della gara e al termine della stessa, ingiuriava e minacciava l’arbitro;
2) inibizione all’allenatore Roccotelli Giovanni, fino al 30 aprile 2008, perché ritenuto responsabile di aver contestato una decisione arbitrale entrando in campo fin dentro l’area di rigore, di aver ritardato di parecchi minuti l’uscita e di essere entrato, a fine gara, nello spogliatoio dell’arbitro contestando il suo operato e coinvolgendo la Federazione;
3) inibizione al dirigente Marcia Vincenzo, fino al 17 marzo 2008, perché ritenuto responsabile di essere entrato in campo per contestare l’operato dell’arbitro e di aver ingiuriato quest’ultimo ripetendosi a fine gara.
Nega la società Is Arenas che i propri tesserati si siano resi responsabili dei comportamenti antiregolamentari loro ascritti bensì riferisce che il signor Marcia Vincenzo è entrato in campo per avvisare l’arbitro di star male e quindi di non essere più in grado di espletare la funzione di guardalinee mentre il signor Roccotelli è entrato in campo per sostituire il Marcia, forse sbagliando per non aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione arbitrale.
Circa l’ammenda con diffida sostiene che il proprio pubblico si è reso responsdabile di proteste nei confronti dell’arbitro in occasione della concessione del calcio di rigore a favore della squadra avversaria; nessuna ingiuria e/o minaccia è stata proferita nei confronti del direttore di gara.
La Commissione, letti gli atti e accertata la regolarità del reclamo proposto dalla società Is Arenas, rileva che il referto arbitrale risulta essere stato redatto in modo chiaro e circostanziato talchè deve assurgere a fonte di prova privilegiata. Da ciò deriva che le argomentazioni proposte dalla reclamante non possono essere accettate eppertanto nessuna valenza possono avere nella decisione che verrà assunta.
Rileva peraltro la Commissione che il comportamento posto in essere dai sigg. Roccotelli Giovanni e Marcia Vincenzo, pur da considerare antiregolamentare, non assume la valenza di una gravità che possa giustificare le sanzioni loro inflitte che, pertanto, devono essere ridotte.
Per quanto attiene il provvedimento sanzionatorio nei confronti della società ( Euro 100,00 con diffida) non vi è alcuna possibilità di riduzione anche in considerazione del fatto che la stessa, in proposito, risulta essere recidiva.
Per tutto quanto esposto, la Commissione DELIBERA di ridurre l’inibizione al dirigente Roccotelli Giovanni fino 29 febbraio 2008, di ridurre l’inibizione inflitta al dirigente Marcia Vincenzo al 20 febbraio 2008 e di confermare nel resto.
Dispone il non addebito della tassa.
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