COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. PAULI ARBAREI AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA PAULI ARBAREI-SADALI DEL 2.12.2007 (delibera Giudice Sportivo C.U. n. 21 del 6.12.2007 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sardegna C.U. n. 25 del 10.1.2008 – Campionato 2^ Categoria).

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. PAULI ARBAREI AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA PAULI ARBAREI-SADALI DEL 2.12.2007 (delibera Giudice Sportivo C.U. n. 21 del 6.12.2007 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sardegna C.U. n. 25 del 10.1.2008 – Campionato 2^ Categoria). La Commissione Disciplinare Nazionale, - visti gli atti; - letto il ricorso; - lette le controdeduzioni della Società UP Sadali; - considerato che la Società Pol. Pauli Arbarei ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Sardegna che ha accolto il ricorso presentato dalla Società Pol. Sadali avverso la decisione del Giudice Sportivo che disponeva la ripetizione della gara in epigrafe; - considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell’art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l’attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori; - considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile; - rilevato che, in ogni caso, la Società ricorrente preannunciava appello a questa Commissione in data 15.1.2008 (fuori termine), chiedendo copia dei documenti ufficiali, ma ometteva l’analoga comunicazione contestuale alla controparte, come disposto dall’art.37 comma 1 CGS e pertanto deve, anche sotto tale profilo, essere dichiarato inammissibile, dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’incameramento della tassa versata.
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