COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare F.C. SU GOLOGONE ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Nuoro ) Avverso il risultato della gara Ulassai / Su Gologone del 27.01.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare F.C. SU GOLOGONE ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Nuoro ) Avverso il risultato della gara Ulassai / Su Gologone del 27.01.2008. La reclamante chiede sia inflitta alla società Ulassai la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, con il risultato di 0 a 3, per avere inserito nella distinta dei giocatori partecipanti alla stessa il giocatore Chillotti Bruno che non ne aveva titolo perché inibito sino al 3 febbraio 2008. Al reclamo la società Su Gologone allegava copia della distinta di gara e ricevuta dell’invio del reclamo alla società Ulassai. Quest’ultima società non ha fatto pervenire controdeduzioni. La Commissione, esaminati gli atti e constatato la tempestiva presentazione del reclamo, ritiene il reclamo fondato. Infatti, il giocatore Chillotti Bruno risulta effettivamente non aver scontato l’inibizione al medesimo inflitta, così come riportato nel Comunicato Ufficiale n° 19 del 3 gennaio 2008 della Delegazione provinciale dell’Ogliastra. La Commissione, pertanto, DELIBERA, in accoglimento del reclamo proposto, di infliggere alla società Ulassai la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 e di infliggere al calciatore Chillotti Bruno una ulteriore giornata di squalifica. Dispone, inoltre, il non addebito della tassa.
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