COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ITTIRI ( Campionato Juniores Regionale ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 24.01.2008. Gara Ilvamaddalena / Ittiri del 19.01.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ITTIRI ( Campionato Juniores Regionale ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 24.01.2008. Gara Ilvamaddalena / Ittiri del 19.01.2008. La società Pol. Ittiri, con messaggio trasmesso a mezzo fax in data 28.01.2008, preannunciava reclamo avverso le squalifiche irrogate ai calciatori Puggioni Pierluigi, Canu Antonio, Manus Francesco e Tala Giuseppe relativamente ad episodi avvenuti durante la gara indicata in epigrafe. Peraltro la suddetta società non ha fatto poi pervenire il reclamo ed è ormai abbondantemente trascorso il termine previsto dall’art. 46 p. 4° del C.G.S.. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it