COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ITTIRI ( Campionato Juniores Regionale ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 24.01.2008. Gara Ilvamaddalena / Ittiri del 19.01.2008.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 14 febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. ITTIRI ( Campionato Juniores Regionale )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 24.01.2008.
Gara Ilvamaddalena / Ittiri del 19.01.2008.
La società Pol. Ittiri, con messaggio trasmesso a mezzo fax in data 28.01.2008, preannunciava reclamo avverso le squalifiche irrogate ai calciatori Puggioni Pierluigi, Canu Antonio, Manus Francesco e Tala Giuseppe relativamente ad episodi avvenuti durante la gara indicata in epigrafe.
Peraltro la suddetta società non ha fatto poi pervenire il reclamo ed è ormai abbondantemente trascorso il termine previsto dall’art. 46 p. 4° del C.G.S..
Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo.
Dispone l’addebito della tassa.
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