COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 6/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. PALLAVICINO Avverso risultato gara per posizione irregolare calciatori vari – Gara A.S.D. PALLAVICINO – A.S.D. TERRASINI del 23 dicembre 2007. Campionato Allievi Provinciale Procedimento 49/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 6/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. PALLAVICINO Avverso risultato gara per posizione irregolare calciatori vari – Gara A.S.D. PALLAVICINO - A.S.D. TERRASINI del 23 dicembre 2007. Campionato Allievi Provinciale Procedimento 49/B Con reclamo ritualmente proposto, la Soc. A.S.D. PALLAVICINO ha chiesto la assegnazione della gara a proprio favore, assumendo che la consorella avrebbe utilizzato alcuni calciatori, e precisamente i Sigg.ri Talluto Giovanni, Lo Piccolo Giuseppe, Vitale Salvatore, Castiglia Agostino, Sacco Danilo e Pizzo Fabio in posizione irregolare perché non regolarmente tesserati dalla Società utilizzatrice. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed espediti gli opportuni accertamenti presso il competente Ufficio Tesseramenti Federale, osserva che in effetti i calciatori sopra menzionati, alla data della gara, non risultano essere tesserati per la Soc. A.S.D. Terrasini, per cui quest’ultima non aveva titolo ad utilizzarli. Tale violazione comporta l’applicazione delle sanzioni meglio indicate in dispositivo a carico della Società A.S.D. Terrasini e del suo Dirigente Accompagnatore, mentre nessun provvedimento si ritiene potere assumere a carico dei calciatori in argomento atteso che gli stessi non risultano tesserati per alcuna Società. Si rileva infine che questa Decidente, per il rilevante numero di calciatori utilizzati in assenza di tesseramento, ritiene di dovere aggravare la sanzione a carico del Dirigente Accompagnatore Sig. Vitale Alessandro, al fine di adeguarla alla gravità della violazione dallo stesso commessa. Per le superiori premesse, DELIBERA In accoglimento del reclamo proposto, di infliggere alla Soc. A.S.D. TERRASINI la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto per 3 - 0; di squalificare il Dirigente Accompagnatore Sig. Vitale Alessandro (A.S.D. TERRASINI) a tutto il 31.06.2008 senza addebito di alcuna tassa reclamo.
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