COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 6/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI: A.S.D. GIARRE CALCIO (CT) Avverso squalifica calciatore Castorina Massimiliano sino al 30 Giugno 2008- Gara: Giarre – Nuova Aquila Grammichiele del 13 Gennaio 2208 Campionato Eccellenza – C.U. 34 del 16 Gennaio 2008 Procedimento 119/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 6/02/2008
Decisioni della Commissione Disciplinare
APPELLI:
A.S.D. GIARRE CALCIO (CT) Avverso squalifica calciatore Castorina Massimiliano sino al 30 Giugno 2008- Gara: Giarre – Nuova Aquila Grammichiele del 13 Gennaio 2208 Campionato Eccellenza – C.U. 34 del 16 Gennaio 2008
Procedimento 119/A
Ricorre la società motivando che ammette il comportamento offensivo e minaccioso posto in essere dal proprio calciatore in danno dell’Arbitro e oltremodo ingiurioso in danno di un collaboratore ufficiale, comportamento meritevole di censura e consequenziale squalifica, ma mai porre in essere tentativo di aggressione di qualsivoglia manifestazione di violenza. Detta considerazione consente la richiesta di riforma dell’impugnato provvedimento, come certamente codesta Commissione Disciplinare dovrà tenerne conto.
La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello esaminati gli atti di gara osserva: le risultanze degli atti di gara evidenziano con certezza la condotta scorretta posta in essere dal calciatore interessato; e pur vero che non è dato raccogliere episodi di natura aggressiva o di tentativo di violenza. Rimane acclarata la condotta assunta anche di natura spregevole da ricondurre, però, in una manifestazione di protesta più che censurabile e non consentita della quale deve rispondere;
per tanto
DELIBERA:
di determinare a tutto il 30 Aprile 2008 la squalifica del calciatore Castorina Massimiliano ( A.S.D. Giarre Calcio); senza addebito di tassa.
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