COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 6/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. San Sebastiano Calascibetta (EN) – Avverso squalifica calciatore Castagna Filippo fino al 31 Gennaio 2009, Geraci Serafino e Giamo Dario Antonio per cinque gare – Gara 1^ Categoria San Sebastiano – Racalmuto del 13 Gennaio 2008 – C.U. 34 del 16 Gennaio 2008 Procedimento 122/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 6/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. San Sebastiano Calascibetta (EN) – Avverso squalifica calciatore Castagna Filippo fino al 31 Gennaio 2009, Geraci Serafino e Giamo Dario Antonio per cinque gare - Gara 1^ Categoria San Sebastiano – Racalmuto del 13 Gennaio 2008 – C.U. 34 del 16 Gennaio 2008 Procedimento 122/A L’appellante, a norma di regolamento, indica nel calciatore Ciuro Carmelo il responsabile del fatto addebitato al capitano Castagna Filippo in base all’art.3 comma 2 del C.G.S. Chiede pertanto l’annullamento della squalifica al calciatore Castagna e nuova determinazione della sanzione a carico del calciatore Ciuro Carmelo. Quanto alla sanzione a carico dei calciatori Geraci Serafino e Giamo Dario Antonio, l’appellante evidenzia che il Geraci si è reso solo responsabile di contegno protestatorio ma non aggressivo, mentre sostiene che il Giaimo è del tutto estraneo a fatti addebitati. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, sentiti il calciatore Castagna ed il calciatore Ciuro, osserva quanto segue: A mezzo dichiarazione sottoscritta ed acquisita agli atti, il calciatore Ciuro ha ammesso l’addebito, pur giustificando il proprio gesto con la concitazione del momento e la particolare confusione verificatasi a fine gara: La sanzione va quindi attribuita al Ciuro, nei limiti di cui in dispositivo, tenendo conto le circostanze del fatto come da lui descritte sono coincidenti come le risultanze degli atti di gara e non hanno comportato alcuna più grave conseguenza; Va confermata di contro la squalifica a carico dei calciatori Geraci e Giamo, identificati senza ombra di dubbio dal Direttore di gara, tenete conto che la sanzione appare adeguata ai fatti risultanti dal referto di gara, base del procedimento disciplinare, a nulla valendo le giustificazioni a difesa. P.Q.M. DELIBERA Di annullare la squalifica a carico del calciatore Castagna Filippo; di squalificare a tutto il 30 Giugno 2009 il calciatore Ciuro Carmelo; di confermare le sanzione a carico dei calciatori Geraci Serafino e Giamo Dario Antonio. Senza addebito di tassa
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it