COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 6/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. Plutia (EN) Avverso squalifica del campo per due gare, ammenda di € 350,00 ed inibizione a carico del Dirigente Arena Giuseppe fino al 12/03/2008. Gara Plutia /Albatros del 12/01/2008. Campionato Calcio a 5 Serie D. Comitato Provinciale di Catania. C. U. n. 24 del 16/01/2008 Procedimento 53/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 6/02/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. Plutia (EN) Avverso squalifica del campo per due gare, ammenda di € 350,00 ed inibizione a carico del Dirigente Arena Giuseppe fino al 12/03/2008. Gara Plutia /Albatros del 12/01/2008. Campionato Calcio a 5 Serie D. Comitato Provinciale di Catania. C. U. n. 24 del 16/01/2008 Procedimento 53/B Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante, chiede la riduzione dei provvedimenti sanzionatori emessi dal Giudice di I Grado, ritenendoli eccessivi rispetto ai fatti accaduti in campo. La Commissione Disciplinare letto l’appello proposto ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Nessun elemento di incongruenza presenta il referto di gara che appare univoco e non si presta ad alcuna diversa interpretazione. Infatti la condotta posta in essere dai sostenitori dell’odierna appellante appare grave e pertanto se ne condivide sia l’ammenda posta a carico della società, sia la squalifica del campo per due giornate inflitta dal Giudice di I Grado. In ordine alla condotta posta in essere dal Dirigente dell’odierna appellata, ritiene questa decidente di potere condividere il provvedimento sanzionatorio emesso in I Grado in quanto le frasi, indicate nel referto di gara, ed indirizzate nei confronti del Direttore di Gara, appaiono lesive della dignità personale dello stesso. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto perché infondato in fatto ed in diritto. Di addebitare la tassa di € 130,00 non versata nel conto intrattenuto dall’odierno appellante presso Codesto Comitato.
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