COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 17/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 115 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Pol. Guazzino contro la decisione del G.S.T. di Siena che ha inflitto a detta società la punizione sportiva della perdita della gara Reggiano – Guazzino del 09.12.2007 , (C.U. n. 20/12.12.2007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 17/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 115 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Pol. Guazzino contro la decisione del G.S.T. di Siena che ha inflitto a detta società la punizione sportiva della perdita della gara Reggiano – Guazzino del 09.12.2007 , (C.U. n. 20/12.12.2007) Con il reclamo indicato in epigrafe la Pol. Guazzino impugna il provvedimento indicato. L’esame formale dell’atto di impugnazione preclude a questo collegio la possibilità di entrare nel merito delle questioni prospettate. Si osserva a tal fine che , manca la prova dell’istituzione del contraddittorio con la controparte (ricevuta della raccomandata inviata alla squadra avversaria) determinando di conseguenza la inammissibilità del reclamo, così come previsto dall’articolo 46, comma 5 il quale impone tale adempimento con imperativo di carattere categorico (…”deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o lettera equipollente…”) norma peraltro già riportata dal quinto comma dell’articolo 33 del C.G.S. che, inoltre, ne prevede la espressa contestualità. Poiché tutti i termini previsti dal C.G.S. sono dichiarati “perentori” - ex art. 38, c.6- il reclamo, non più sanabile, è inammissibile. P.Q.M. La C.D.T.T. dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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