COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 17/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 116/ Stagione Sportiva 2007/08 .Reclamo A.S.D. Atletico 2001 Avverso Squalifica Fino Al 2822008 Dell’allenatore Giacomelli Marco (C.U. N° 26 Del 13122007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 17/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 116/ Stagione Sportiva 2007/08 .Reclamo A.S.D. Atletico 2001 Avverso Squalifica Fino Al 2822008 Dell’allenatore Giacomelli Marco (C.U. N° 26 Del 13122007) Reclama la A.s.d. Atletico 2001 avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Territoriale Toscano con la seguente motivazione: “Per aver offeso il D.G. e i calciatori avversari in diverse e distinte circostanze”. La reclamante chiede una riduzione della sanzione ritenendola eccessiva limitandosi, con stringata motivazione, ai limiti dell’ammissibilità, a sostenere che il proprio tesserato avrebbe solo protestato in modo eccessivo. Effettua poi una richiesta di “avere un incontro per discutere di persona” in modo irrituale ai sensi del C.G.S.. La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso, decide di respingere il reclamo. In ordine alla richiesta di essere ascoltati, tale richiesta non può essere accolta in quanto effettuata in modo irrituale. Secondo la procedura e la prassi, la richiesta deve essere fatta contestualmente ed in modo non equivoco, mentre nel caso che ci occupa successivamente alla chiusura del reclamo con la firma del rappresentante della società, vi è una richiesta di “un incontro”, priva di una ulteriore sottoscrzione e pertando effettuata in modo tale da far ritenere che non possa essere presa in esame.Venendo al merito, dall’esame del rapporto arbitrale risulta che il signor Giacomelli non si è limitato a vibrate ed eccessive proteste, ma ha in distinte circostanze offeso sia il D.G. che i calciatori avversari dando origine ad un parapiglia, a fine gara poi sferrava calci alla porta dello spogliatoio arbitrale. Tali circostanze evidentemente sono sfuggite all’esame del primo giudice (anche probabilmente a causa del rapporto di gara nel quale è ben difficile leggere quello che vi è riportato). E’ pertanto da ritenere che la sanzione impugnata avrebbe potuto essere più severa, cio’ nonostante questa C.D., pur avendo conoscenza di fatti non contestati dal primo giudice, ritiene adeguata la sanzione comminata senza necessità di reformatio in peius. I fatti contestati debbono pertanto essere ritenuti accertati stante il carattere di prova privilegiata rappresentata dal rapporto per il nostro ordinamento, e la sanzione adeguata e meritevole di conferma. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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