COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 17/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA “B” 123 stagione sportiva 2007/08 .Reclamo della U.S.D. Fossone avverso la Decisione del G.S. che ha squalificato il sig. Ravenna Michele fino al 13/03/2008. C.U. n 23 del 13/12/2007.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 17/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA “B” 123 stagione sportiva 2007/08 .Reclamo della U.S.D. Fossone avverso la Decisione del G.S. che ha squalificato il sig. Ravenna Michele fino al 13/03/2008. C.U. n 23 del 13/12/2007. Nel corso dei minuti di recupero finali della gara “ FOSSONE – STIA”, valevole per il campionato Provinciale allievi, il sig. Ravenna Michele allenatore della squadra del Fossone invitava i propri giocatori ad abbandonare il terreno di gioco prima del fischio finale. Per tale comportamento gravemente non regolamentare veniva sanzionato dal G.S. con una squalifica fino al 13/03/2008. Avverso il sopramenzionato provvedimento propone reclamo la società Fossone la quale, pur non negando l’episodio in questione, ne contesta l’interpretazione dato al medesimo dal G.S. A tal fine la reclamante sostiene che il proprio tesserato entrava nel terreno di gioco per prestare soccorso ad un proprio calciatore, caduto pesantemente per terra in seguito ad un fallo avversario. Temendo un grave infortunio, si faceva prendere dal panico ed invitava la squadra ad abbandonare il campo. Pertanto secondo la reclamante si sarebbe trattato di un comportamento, certamente non regolamentare, ma che andrebbe valutato tenendo conto delle attenuanti della giovane età e del momento di “ disperazione”che avrebbe colpito l’allenatore al momento dell’infortunio patito dal proprio calciatore. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma quanto già descritto nel rapporto gara. Afferma,inoltre, che non vi era stato alcun fallo verso il giocatore del Fossone, essendo il medesimo caduto fortuitamente da solo senza aver subito alcun fallo. Sostiene che in quel frangente il tesserato in questione entrava in campo apostrofandolo pesantemente e costringendo la propria squadra a lasciare anzitempo il campo di gara. Secondo l’arbitro la gara si era svolta in maniera assolutamente regolare e corretta, non essendovi stati episodi particolari che potevano determinare un clima esasperato. Dall’esame degli atti in possesso di questa C.D. i fatti contestati al tesserato in questione sono indubitabili. Inoltre a parere di questa Commissione non emergono nemmeno quelle attenuanti, invocate dalla reclamante, al fine di addivenire ad una riduzione della squalifica . Non emergono pertanto scusanti al comportamento tenuto dal tesserato in questione, avendo l’arbitro negato che, al momento del fatto contestato al sig. Ravenna, si fosse determinata una situazione di apprensione per lo stato di salute del suo giocatore.Infine la sanzione comminata dal G.S. appare ben calibrata rispetto ai fatti ascritti al tesserato in questione. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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