COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 24/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 132 stagione sportiva 2007/08 Gara Soci – Fonte Bel Verde (1-1) del 3/12/2007. Campionato di promozione. In C.U. n. 28 del 3/1/08 del C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 24/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 132 stagione sportiva 2007/08 Gara Soci – Fonte Bel Verde (1-1) del 3/12/2007. Campionato di promozione. In C.U. n. 28 del 3/1/08 del C.R.T. Reclama la società Soci avverso la squalifica per cinque giornate inflitta dal G.S. R.T. al calciatore Cavigli Fabio con la seguente motivazione: “A fine gara colpiva un calciatore avversario con un pugno non particolarmente violento che non provocava conseguenza alcuna. Di poi, offendeva un A.A. sanzione aggravata in quanto capitano”. La reclamante ritiene le sanzione eccessivamente affittiva in ordine alle seguenti considerazioni: 1) In fatto. Nessun pugno è stato sferrato dal Cavigli il quale, al solo scopo di difendersi, spintonava un calciatore avversario e comunque qualsiasi gesto scomposto possa avere posto in essere il predetto, l’azione è stata valutata con eccessiva severità. 2) Sul quantum. La sanzione è particolarmente afflittiva perchè il “presunto pugno” non è stato particolarmente violento, tanto da non causare conseguenze all’avversario. La reclamante conclude chiedendo una riduzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma l’assunto dell’A.A. già in atti. La C.D.T.T. rileva come la reclamante nulla eccepisce in ordine alle offese rivolte all’A.A. che invece sono state contestate dal G.S quindi, sul punto, il fatto deve essere dato per ammesso. In ordine invece al gesto, il G.S. ha ritenuto il gesto del Cavigli come non particolarmente violento. Nulla da eccepire infine, in ordine all’aggravamento della sanzione per la qualità di capitano rivestita dal predetto atleta (art. 73 N.O.I.F.), in quanto fatto conclamato dalle distinte di gara e comunque non contestato. Alla luce di quanto esposto si può oggettivamente concludere che il G.S. ha graduato la sanzione in modo congruo rispetti ai fatti ascritti all’incolpato. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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