COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 24/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 110 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla A.S.D. Bellani avverso la decisione del G.S.T. di Massa che ha squalificato, fino al 6 dicembre 2012, il calciatore Bonanni Michele e, fino al 6 giugno 2010, l’allenatore Toccafondo Michele. (C.U. n. 19 /2007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 24/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 110 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla A.S.D. Bellani avverso la decisione del G.S.T. di Massa che ha squalificato, fino al 6 dicembre 2012, il calciatore Bonanni Michele e, fino al 6 giugno 2010, l’allenatore Toccafondo Michele. (C.U. n. 19 /2007) Il provvedimento impugnato è stato assunto dal G.S.T. a seguito dei fatti risultanti dal rapporto di gara che di seguito sinteticamente si riassumono. Nel corso della gara Atletico Carrara – A.S.D Bellani, disputata per il campionato provinciale Juniores in data 1 dicembre 2007, a seguito della espulsione di due calciatori che si azzuffavano, l’allenatore della squadra ospite è entrato in campo offendendo il D.G. e tentando ripetutamente di colpirlo con pugni, non riuscendo nel suo intento per l’intervento dei calciatori e dei dirigenti della società ospite. L’arbitro avvertendo in pericolo la sua incolumità per le proteste e minacce che provenivano da un folto gruppo di giocatori e tesserati della squadra reclamante, sospendeva, al 36’ del secondo tempo, la gara. Immediatamente dopo, mentre era attorniato da un gruppo di calciatori, veniva colpito alla mascella destra “con un pugno violento che proveniva da qualcuno della squadra ospite che era posto alle mie spalle e che quindi non ho potuto riconoscere”. In conseguenza del colpo ricevuto cadeva al suolo dolorante ed intontito tanto che si riprendeva dopo qualche minuto raggiungendo gli spogliatoi aiutato dai dirigenti della squadra ospitante. Successivamente si recava al pronto soccorso dove gli veniva diagnosticato “un trauma cranico con piccola ferita superficiale alla regione frontale destra” con prognosi di otto giorni. In sede di esame degli atti il G.S., sanzionava il comportamento dell’allenatore e, rilevata la impossibilità di identificare l’autore della violenza, applicava l’ art. 3, comma 2, del C.G.S. squalificando il capitano della squadra. Reclama a questa Commissione la Società ASD Bellani impugnando il provvedimento assunto dal GST di Massa, precisato in epigrafe, chiedendo: - la revoca della sanzione inflitta - ex art. 3, c. 2 del C.G.S, - al calciatore Bonanni nella sua qualità di capitano della squadra; - la comminazione, in sua vece, della sanzione nella “misura minima” al calciatore Campani Paolo, assumendola per giornate di gara e non a tempo determinato; - la riduzione della sanzione inflitta all’allenatore perché ritenuta sproporzionata ai fatti ascritti al tesserato. A sostegno delle richieste la società reclamante precisa che l’unico giocatore venuto a contatto con l’arbitro è Paolo Campani che, pur negando di aver colpito l’arbitro con un pugno, ammette di averlo spinto, peraltro a seguito di una spinta a sua volta ricevuta, e che in conseguenza di ciò l’arbitro “si sia seduto in terra un po’ frastornato”. Entra quindi nel merito della entità della sanzione ritenendola eccessiva tenuto conto che il comportamento del calciatore non può aver dato luogo ad una prognosi superiore a due o tre giorni. Paventa la possibilità di un intervento in altra sede per la tutela del calciatore e dell’immagine della società. A sostegno delle proprie tesi deposita talune decisioni di altre Commissioni Disciplinari per fatti analoghi recanti squalifiche inferiori a quella qui comminata. Per la posizione dell’allenatore ritiene che allo stesso non possa che addebitarsi “ una semplice aggressione verbale sia pure aggravata da minacce”, conseguentemente chiede una riduzione della sanzione richiamando, anche in questo caso, altre decisioni per fatti della stessa specie. Durante la richiesta audizione il rappresentante della società, assistito dal legale di fiducia, conferma il reclamo in ogni suo punto e, su precisa richiesta della Commissione, dichiara di non conoscere il motivo per il quale il Campani neghi di aver dato un pugno all’arbitro pur ammettendo di avergli dato una spinta che ne provocava la caduta. Il Collegio, preso atto che la società nel reclamo identifica l’autore dell’atto di violenza nel calciatore Campani Paolo, anche se questi nega di aver colpito l’arbitro con un pugno, revoca la squalifica del capitano Bonanni Michele e contemporaneamente rinvia gli atti al G.S.T. di Massa cui compete il giudizio sul comportamento del calciatore Campani Paolo che, in attesa della pronuncia del Giudice, viene sospeso da ogni attività (sanzione comminata ai sensi del comma 1 dell’art. 16). Il rinvio degli atti al G.S.T. si rende necessario per non privare il calciatore di un grado di giudizio; lo stesso Giudice valuterà le argomentazioni in ordine alla entità della sanzione e alle modalità di applicazione della stessa. Per quanto riguarda la posizione dell’allenatore Toccafondo Michele, la Commissione rileva dall’esame degli atti ufficiali di gara che non si è trattato di una semplice aggressione verbale, ma di un vero e proprio tentativo di aggressione non portato a compimento unicamente per l’intervento decisivo di altri tesserati. Proprio il mancato raggiungimento degli scopi e l’assenza di conseguenze fisiche induce la Commissione a riesaminare la sanzione inflitta solo sotto il profilo della entità, ritiene di conseguenza che l’insieme dei comportamenti tenuti dall’allenatore trovi idonea sanzione nella squalifica per un anno. P.Q.M Questa C.D.T.T., definitivamente pronunciando, delibera: • di riqualificare il calciatore Bonanni Michele, sanzionato nella sua qualità di capitano della squadra; • di rinviare gli atti al G.S.T. di Massa per i provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore Campani Paolo; • di sospendere da ogni attività, con effetto immediato, il calciatore Campani Paolo in attesa della pronuncia del Giudice di rinvio; • di ridurre la sanzione inflitta a Toccafondo Michele determinandola in un anno e, quindi, fino al 4 dicembre 2008. Dispone la restituzione della tassa.
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