COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 24/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 127/ stagione sportiva 2007/08 Reclamo del sig. Picardi Marco in proprio e quale presidente della AS. Timec calcio a 5 avverso la decisione del G.S. che sanzionava la società con un ammenda di € 150,00 ed il sig Picardi,quale calciatore, con una squalifica di cinque giornate. C.U. n.27 del 20/12/2007.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 24/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 127/ stagione sportiva 2007/08 Reclamo del sig. Picardi Marco in proprio e quale presidente della AS. Timec calcio a 5 avverso la decisione del G.S. che sanzionava la società con un ammenda di € 150,00 ed il sig Picardi,quale calciatore, con una squalifica di cinque giornate. C.U. n.27 del 20/12/2007. Nel corso del 2° tempo della gara Timec C/5 – GS Pietà, valevole per il campionato di serie D calcio A 5, il calciatore Picardi Marco veniva espulso per condotta sleale. Alla notifica del cartellino rosso minacciava e offendeva il D.G. Inoltre, a fine gara, si introduceva nello spogliatoio dell’arbitro, assumendo un comportamento gravemente irriguardoso. Per tale comportamento veniva sanzionato con una squalifica per cinque giornate. Per la stessa gara il G.S. ha sanzionato la società Timec con una ammenda di € 150,00 per contegno offensivo verso il D.G.; per carenze funzionali dello spogliatoio arbitrale ( mancanza di acqua calda) ; per la presenza di estranei nel recinto spogliatoi. Avverso i provvedimenti sopra enunciati propone reclamo il sig Picardi Marco in proprio e quale legale rappresentante della società Timec. Per quanto concerne la sua posizione come calciatore il reclamante, con articolato ma confuso ricorso,in buona sostanza afferma che la frase pronunciata “ peccato che non l’hai ammazzato” era stata pronunciata nei confronti di un giocatore avversario nel momento che,con un intervento da tergo, colpiva un calciatore della sua squadra. Pertanto il reclamante tiene a sottolineare che la frase incriminata, seppur pronunciata, era stata rivolta all’avversario prima che il medesimo cadesse per terra privo di sensi, in seguito all’intervento falloso prima citato. Il calciatore in questione sostiene inoltre che, alla notifica del cartellino rosso, abbandonava tranquillamente il terreno di gioco e che, a fine gara, si recava nello spogliatoio del D.G., per chiedere educatamente spiegazioni,solo dopo essere stato autorizzato. Per tali motivi chiede l’annullamento della sanzione o in via subordinata la riduzione della medesima. Con lo stesso reclamo il sig. Picardi Marco, in qualità di Presidente della A.S. Timec, contesta anche l’ammenda a carico della società, sostenendo che ne’ i calciatori della sua squadra né la tifoseria ha tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro. Contesta anche la presenza di estranei nel recinto degli spogliatoi, con la sola eccezione del sig. Picardi Andrea che, ad inizio gara, era stato espressamente autorizzato dall’arbitro a sostare in quell’area. Anche in questo caso la reclamante chiede l’annullamento dell’ammenda o in via subordinata la riduzione. Infine nel reclamo viene chiesta la fissazione di una udienza di discussione e l’ammissione a testimoniare di alcuni soggetti. In data 18/01/2008 veniva posto in discussione il reclamo in oggetto. A questa C.D. perveniva la nota del sig. Picardi che comunicava la sua impossibilità a partecipare all’udienza . La Commissione preso atto della rinuncia procedeva all’esame degli atti in suo possesso. Tra questi veniva data lettura del supplemento di rapporto gara redatto dal D.G. Quest’ultimo conferma che la frase pronunciata dal sig. Picardi Marco “ peccato che non l’hai ammazzato” era rivolta ad un suo compagno di squadra ma riferita ad un avversario che in quel momento giaceva a terra privo di sensi; Conferma che il tesserato in questione abbandonava il terreno di gioco offendendolo e solo grazie all’intervento dei compagni di squadra; Conferma la presenza indebita, a fine gara, del tesserato in questione nello spogliatoio arbitrale Per quanto concerne la posizione della società l’arbitro precisa che prima dell’inizio della gara si presentava nel suo spogliatoio un tal Del Pino Ferruccio che, pur non rivestendo la qualifica di dirigente accompagnatore, gli consegnava la distinta gara. Invitato ad uscire, la suddetta persona si ripresentava nel recinto degli spogliatoi sia durante l’intervallo che a fine gara, accompagnato da due sostenitori con indosso i giubbotti della società Timec. Le medesime persone venivano identificate dall’arbitro tra quelle che durante il secondo tempo della gara,dagli spalti, lo avevano continuamente offeso. Alla luce di quanto sopra esposto questa C.D. ritiene che i fatti ascritti al calciatore Picardi Marco e alla società Timec risultano ampiamente provati. Lo stesso reclamo appare redatto più richiamando il passato arbitrale del ricorrente “ che sa come ci si comporta in campo”, che non cercando argomentazioni da contrapporre al G.S. Anzi a tal fine si invoca l’audizione di testimonianze che, come dovrebbe essere noto, soprattutto ad un ex arbitro, non sono ammesse dal C.G.S. se non per casi di illecito sportivo. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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