COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 24/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 118 / STAGIONE SPORTIVA 207/08 Reclamo proposto dall’U.S. Oltreserchio avverso la decisione del G.S.T. Lucca che ha squalificato l’allenatore Pinto Leonardo fino al 19.02.2008. C.U. N° 24 del 20.12.2007.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 24/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 118 / STAGIONE SPORTIVA 207/08 Reclamo proposto dall’U.S. Oltreserchio avverso la decisione del G.S.T. Lucca che ha squalificato l’allenatore Pinto Leonardo fino al 19.02.2008. C.U. N° 24 del 20.12.2007. Il Giudice Sportivo Territoriale comminava la squalifica in epigrafe all’allenatore Pinto Leonardo poiché questi, nel corso della gara Pieve Fosciana – Oltreserchio del 16.12.2007, entrava indebitamente sul terreno di gioco offendendo un calciatore della squadra avversaria bestemmiando. Di poi correva verso il D.G. urlandogli sul viso frasi offensive che reiterava nell’uscire dal campo e al di fuori dello stesso. Con il reclamo proposto la società conferma in buona sostanza l’atteggiamento del proprio allenatore, ad esclusione della bestemmia, in merito alla quale fa un’esplicita richiesta affinché si evidenzi che questa non sia mai stata proferita. Conclude con una richiesta di riduzione della squalifica. Il reclamo non merita accoglimento. Nel rapporto di gara e nel suo supplemento, richiesto ai fini istruttori, appare chiaro tutto il comportamento del sig. Pinto. L’arbitro, altresì, riferisce testualmente la bestemmia udita, il che fa cadere qualsiasi tesi contraria che la società intenda proporre. Sull’entità della sanzione, quanto irrogato dal primo Giudice appare assolutamente congruo, e non si ravvedono margini per una riduzione tenuto anche conto che si tratta di episodi accaduti in gara del settore giovanile e scolastico. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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