COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°55 del 05/12/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D ERRATA CORRIGE C.U. 53 DEL 28/11/2007 A sostituzione della delibera pubblicata sul citato Comunicato Ufficiale si legga: GARA DELL’11 NOVEMBRE 2007 – A.S. CALCIO FASANO – MATERA F.C.
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°55 del 05/12/2007
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
ERRATA CORRIGE C.U. 53 DEL 28/11/2007
A sostituzione della delibera pubblicata sul citato Comunicato Ufficiale si legga:
GARA DELL’11 NOVEMBRE 2007 – A.S. CALCIO FASANO – MATERA F.C.
Il Giudice Sportivo
- Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S. Calcio Fasano;
- Lette le controdeduzioni del Matera F.C.; - Rilevato che la A.S. Calcio Fasano deduce, a sostegno del reclamo, che il calciatore Ancora Cristiano non aveva titolo a partecipare alla gara di cui all’oggetto per la sua irregolare posizione ai fini del tesseramento, essendo stata la richiesta di trasferimento dall’originaria sua squadra di appartenenza (Pol. F.C.Lavello) sottoscritta in data 27 ottobre 2007 dal Signor Gerardi Vito, il quale aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di
- Rilevato che la società reclamante chiede infliggersi al Matera F.C. la punizione sportiva della perdita della gara per essere stata la richiesta di trasferimento del suindicato calciatore sottoscritta da soggetto non legittimato;
- Rilevato che il predetto calciatore aveva partecipato, dopo il trasferimento dalla Pol. F.C. Lavello al Matera F.C., alla gara del 4 novembre 2007 tra Matera F.C. e Viribus Unitis;
- Ritenuto che, ai sensi dell’art.37, comma 1, delle NOIF, ogni variazione relativa al tesseramento dei Dirigenti, da comunicarsi agli organi competenti entro 20 giorni dal suo verificarsi, ha, agli effetti federali, efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione;
- Rilevato che la comunicazione del Signor Gerardi Vito, avente ad oggetto le proprie dimissioni dalla carica di Presidente della Pol. F.C. Lavello, è stata ricevuta dal competente Comitato in data 5 novembre 2007, prot. N°004180, successivamente, cioè, allo svolgimento della prima gara (Matera F.C. – Viribus Unitis del 4 novembre 2007) alla quale il calciatore aveva partecipato dopo il trasferimento dalla originaria squadra al Matera F.C.;
- Ritenuto, pertanto, che il calciatore già in data 4 novembre 2007 aveva pieno titolo a partecipare a gare per la nuova squadra Matera F.C.;
- Ritenuto, pertanto, che il predetto calciatore a maggior ragione, aveva titolo a partecipare alla successiva gara dell’11 novembre 2007 di cui all’oggetto;
P.Q.M.
Delibera:
1. di respingere il reclamo;
2. di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: CALCIO FASANO – MATERA F.C.: 0-2
3. di addebitare la tassa di reclamo sul conto della società reclamante.
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