COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 24/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA “B” 121 Stagione Sportiva 2007/08reclamo Asd Florence Sporting Club Avverso Squalifica Calciatore Tonarelli Luca Per 4 Gg. (C.U. N° 23 Del 19127)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 24/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA “B” 121 Stagione Sportiva 2007/08reclamo Asd Florence Sporting Club Avverso Squalifica Calciatore Tonarelli Luca Per 4 Gg. (C.U. N° 23 Del 19127) Propone rituale reclamo la A.S.D. Florence Sporting Club avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S, Territoriale di Firenze con la seguente motivazione: “ Espulso per aver colpito un avversario a gioco fermo, dopo essere uscito dal campo si posizionava dietro la rete di recinzione proferendo frasi offensive all’indirizzo del D.G.”. La reclamante nel chiedere una riduzione della sanzione, contesta che il calciatore abbia colpito l’avversario a gioco fermo ed anzi afferma che, al contrario è stato il Tonarelli ad essere colpito. Propone di poter dimostrare attraverso prove testimoniali la propria asserzione. Quanto alle offese successive non esclude che il Tonarelli possa averle proferite. La C.D. esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto, sentito il rappresentante della società all’udienza 1812008, come da richiesta, decide di respingere il reclamo. Premesso che in rito non è ammissibile la prova testimoniale richiesta per espresso divieto contenuto nel C.G.S., va detto che dall’esame del rapporto emerge chiaramente la dinamica dell’espisodio che vedeva coinvolto il Tonarelli e l’avversario che si scambiavano colpi proibiti a gioco fermo, con la conseguente espulsione di entrambi. Circa le offese successive nemmeno la società le smentisce affermando di non poter escludere che il Tonarelli le abbia pronunciate. Nel supplemento di rapporto inoltre, l’arbitro nel confermare l’episodio, lo descrive in maniera ancor più specifica e dettagliata, confermando che dopo un contrasto di gioco i due contendenti cadevano a terra ed il Tonarelli sferrava un pugno nello stomaco dell’avversario che reagiva colpendo il Tonarelli alla schiena, la zuffa tra i due continuava con altri pugni da entrambe le parti. Ai sensi delle norme relative alle sanzioni da comminarsi in seguito a contatti violenti a gioco fermo tra calciatori, il minimo edittale è di tre giornate a tale sanzione vanno aggiunte le sanzioni relative alle offese al D.G. che, per prassi consolidata, sono di due giornate per le sole offese. Nel caso in esame, posto il valore di prova privilegiata che il rapporto ed il supplemento hanno nell’ordinamento, acclarato quindi che il Tonarelli ha commesso i fatto a lui addebitati, è da ritenere che il primo giudice sia stato anche indulgente. La sanzione va pertanto confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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