COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 19/12/2007 N°55 del 05/12/2007 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 16/12/2007 IMPERIA – ALESSANDRIA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 19/12/2007 N°55 del 05/12/2007 Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 16/12/2007 IMPERIA - ALESSANDRIA Il Giudice Sportivo, - Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società Imperia entro il tempo regolamentare di attesa; - Visti gli art.17 del CGS e 53 delle NOIF P.Q.M. Delibera: 1. di comminare alla società Imperia la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 2.000 quale seconda rinuncia.
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