COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 19/12/2007 N°55 del 05/12/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 18/11/2007 SANREMESE – VADO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 19/12/2007 N°55 del 05/12/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 18/11/2007 SANREMESE - VADO Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°50 del 21/11/2008; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della Società U.S.Sanremese, con il quale si deduce che la Società F.C.Vado, a seguito dell’espulsione del proprio calciatore BAUDI ANDREA, nato il 21/06/1987, sarebbe venuta meno all’obbligo previsto dal C.U. n°1 del 2/07/2007 del Comitato Interregionale, di schierare sin dall’inizio e per tutta la durata della gara, 4 calciatori “giovani”; - considerato che il C.U. n°1 del 2/07/2007 del Comitato Interregionale, alla lett. C) recita testualmente “... Resta inteso che, in relazione a quanto precede debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo...”; - considerato che la società Vado, non aveva pertanto l’obbligo di sostituire un proprio calciatore con un calciatore “giovane”. P.Q.M. Delibera: 1. di respingere il reclamo; 2. di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: SANREMESE – VADO 1-1 3. di addebitare sul conto della società U.S. Sanremese la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it