COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 19/12/2007 N°55 del 05/12/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 28/10/2007 ALBALONGA – ARZACHENA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°60 del 19/12/2007
N°55 del 05/12/2007
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 28/10/2007 ALBALONGA – ARZACHENA
Il Giudice Sportivo,
- viste le note con le quali la Corte di Giustizia Federale, in data 6/11/2007 trasmette il preannuncio di reclamo erroneamente inviato dalla società Albalonga in data 29/10/2007;
- rilevato che la società Albalonga non ha dato seguito al citato preannuncio di reclamo in merito alla gara di cui in epigrafe;
- rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art.33, comma 5, del CGS;
P.Q.M.
delibera
1. di dichiarare inammissibile il reclamo;
2. di convalidare il risultato della gara;
3. di addebitare sul conto della Pol. Albalonga la tassa di reclamo.
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