COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 31/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 139 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla U.S. Pontassieve in opposizione alla sentenza del G.S.T.Toscana che ha sanzionato con tre giornate il calciatore Geri Daniele. (C.U. n. 29 del 10.01.2008)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul
Comunicato Ufficiale N. 32 del 31/1/2008
. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
139 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla U.S. Pontassieve in opposizione alla sentenza del G.S.T.Toscana che ha sanzionato con tre giornate il calciatore Geri Daniele. (C.U. n. 29 del 10.01.2008)
La U.S. Pontassieve impugna il provvedimento sopraindicato che risulta così motivato : “ Per condotta violenta verso un calciatore avversario” :
Sostiene la reclamante, tra l’altro, che al solo fine di proteggere un compagno di squadra rimasto dolorante a terra, dopo un violento fallo subito da un avversario, il Geri è venuto a contatto con alcuni avversari che circondavano l’infortunato.
Ritiene pertanto che nel comportamento del calciatore sanzionato non possa rilevarsi il carattere della premeditazione, della volontarietà e della violenza potendo solo imputargli “un comportamento verbale e gestuale certamente animato“ che, comunque, trova attenuante nella difesa del compagno dolorante a terra.
Le affermazioni della reclamante non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali (rapporto di gara e supplemento qui reso dall’arbitro) dai quali emerge in modo chiaro che il Geri non si è recato nella zona ove si trovava il compagno di squadra per proteggerlo, anche perché nessun calciatore della squadra avversaria aveva intenzione di aggredire il calciatore infortunato.
Richiamando, ancora una volta, il carattere di prova privilegiata rivestita dagli atti di gara, la Commissione Disciplinare ritiene quindi il reclamo privo di fondamento.
P.Q.M.
la C.D.T.T. delibera di respingere il reclamo.
Dispone l’incameramento della tassa.
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